Concessioni idriche in Sardegna: il conflitto non è deciso (Corte cost. n. 42/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti proposto dalla Regione autonoma della Sardegna contro la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche 12 maggio 2023, n. 87. Il conflitto riguardava le concessioni di derivazione di acqua pubblica, ma il merito della questione non è stato deciso: nel corso del giudizio è venuto meno l’interesse delle parti a una pronuncia.
Il caso. La Regione Sardegna aveva approvato due leggi regionali sulla decadenza dalle concessioni idriche, la legge regionale n. 17 del 2000 e la legge regionale n. 19 del 2006. In attuazione di quelle leggi la Giunta regionale aveva adottato deliberazioni che dichiaravano decaduti alcuni concessionari. ENEL Produzione spa ha impugnato quegli atti davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, il giudice specializzato in questa materia, che ha accolto il ricorso e ha annullato le deliberazioni per un vizio di procedura, collegato alle garanzie di partecipazione previste dall’articolo 7 della legge n. 241 del 1990.
La tesi della Regione. Secondo la Regione, il Tribunale non si era limitato a interpretare le leggi regionali: le aveva messe da parte, qualificandole come leggi provvedimento e ritenendo che non vincolassero il contenuto degli atti impugnati. Un giudice, però, non può disapplicare una legge che ritiene incostituzionale: deve sollevare la questione davanti alla Corte costituzionale. Per la Regione si trattava quindi di un abuso del potere giurisdizionale, che ledeva la sua competenza legislativa, con violazione degli articoli 116, 117 primo comma, 101 e 134 della Costituzione. Il Presidente del Consiglio dei ministri e la società hanno chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile o non fondato.
Il termine per ricorrere. Il Governo aveva eccepito la tardività: il ricorso era stato notificato l’11 agosto 2023, oltre sessanta giorni dopo il deposito della sentenza, avvenuto il 12 maggio 2023. La Corte ha respinto l’eccezione. L’articolo 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 fa decorrere i sessanta giorni dalla notificazione, dalla pubblicazione o dall’avvenuta conoscenza dell’atto. La pubblicazione conta come punto di partenza solo quando serve a rendere l’atto conoscibile da chiunque, come accade per gli atti di natura normativa o non diretti a destinatari determinati. Negli altri casi valgono la notificazione o la conoscenza effettiva, riferite all’organo che ha il potere di ricorrere, cioè al Presidente della Giunta per la Regione. Qui il dispositivo era stato notificato al Presidente della Regione il 13 giugno 2023: il ricorso era tempestivo.
L’intervento della società. Di regola, nel conflitto tra enti possono stare in giudizio solo lo Stato e le Regioni. La Corte ha ammesso ugualmente l’intervento di ENEL Produzione spa, perché il giudizio era in grado di incidere in modo immediato e diretto sulla sua situazione: era la parte che aveva ottenuto l’annullamento degli atti regionali.
Perché il giudizio si è fermato. Il 28 dicembre 2024 le sezioni unite civili della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 34734, hanno annullato con rinvio la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cioè l’atto da cui era nato il conflitto. Dopo quella decisione tutte le parti hanno chiesto che il giudizio si chiudesse per cessazione della materia del contendere. La Corte ha constatato che nessuno aveva più interesse a una decisione nel merito e ha dichiarato il ricorso improcedibile per carenza di interesse sopravvenuta.
Cosa cambia in pratica. Sul punto di fondo non c’è risposta: la Corte non ha detto se il Tribunale abbia davvero disapplicato le leggi regionali, né se un comportamento del genere leda le attribuzioni della Regione. La vicenda delle concessioni prosegue davanti al giudice del rinvio. Restano invece due indicazioni utili per chi propone un conflitto. La prima riguarda i tempi: quando la pubblicazione dell’atto non serve a renderlo conoscibile a tutti, i sessanta giorni decorrono dalla notificazione o dalla conoscenza da parte del vertice dell’ente. La seconda riguarda i soggetti: chi è stato parte nel processo da cui nasce il conflitto può intervenire, se la decisione incide direttamente sulla sua posizione.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/42