Fine vita: nessuna decisione sull’omicidio del consenziente (Corte cost. n. 132/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate sull’articolo 579 del codice penale, che punisce l’omicidio del consenziente. La Corte non ha quindi deciso se sia lecito che un medico somministri direttamente il farmaco letale a un malato ammesso al suicidio assistito ma non piu’ in grado di assumerlo da solo.
Il caso. Una donna affetta da sclerosi multipla a decorso progressivo primario si e’ rivolta al Tribunale di Firenze con un ricorso d’urgenza. L’azienda sanitaria competente, con parere favorevole del comitato etico, aveva gia’ verificato che ricorrevano tutte le condizioni fissate dalla Corte costituzionale nel 2019 per accedere al suicidio medicalmente assistito. La malattia era pero’ progredita fino alla paralisi dei quattro arti. Per attivare da sola la pompa che infonde il farmaco le sarebbe servito un dispositivo comandato con la voce, con la bocca o con gli occhi. L’azienda sanitaria ha riferito che un apparecchio del genere non e’ sul mercato e ha avviato una consultazione per cercare fornitori. Restava possibile l’assunzione per bocca, ma la donna, che soffre anche di disfagia, l’ha rifiutata per il rischio di complicazioni. Ha quindi chiesto al giudice di accertare il proprio diritto a ricevere il farmaco per via endovenosa dal medico di fiducia.
Il dubbio sollevato. Il Tribunale ha osservato che l’articolo 579 punisce senza eccezioni chi provoca la morte di una persona con il consenso di questa. Secondo il giudice il divieto assoluto crea una disparita’ irragionevole tra malati che si trovano nelle stesse condizioni: chi conserva l’uso delle mani puo’ congedarsi dalla vita, chi lo ha perso no. Ha quindi chiesto di escludere la punibilita’ del terzo che agisca alle condizioni gia’ individuate nel 2019 e verificate dalla struttura sanitaria pubblica, richiamando gli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione.
Le obiezioni respinte. Il Governo, due persone intervenute nel giudizio e alcune delle associazioni che hanno depositato opinioni scritte sostenevano che la causa fosse artificiosa e che una norma penale non potesse essere discussa in un giudizio civile. La Corte ha respinto queste obiezioni. Ha affermato che l’interesse ad agire esiste anche quando serve solo a rimuovere uno stato di incertezza; che l’oggetto della causa civile e quello della questione costituzionale non coincidono; che l’ordinamento e’ unitario, per cui il giudice civile deve verificare se una norma penale impedisca il diritto richiesto; che una eventuale causa di non punibilita’ varrebbe anche nel processo penale. Ha escluso inoltre che l’indisponibilita’ dello strumento sia un semplice inconveniente di fatto.
La ragione dell’inammissibilita’. La Corte si e’ fermata su un punto diverso. Il giudice non ha motivato in modo adeguato sulla reperibilita’ di un dispositivo di autosomministrazione azionabile da chi ha perso l’uso degli arti. L’ordinanza si limitava a riportare le ricerche di mercato svolte da un ente locale di committenza. Sarebbero servite verifiche di organismi tecnici che operano a livello centrale, quanto meno l’Istituto superiore di sanita’. Questa lacuna rende incerta la descrizione del caso e si traduce in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione.
Il principio affermato. Pur senza entrare nel merito, la Corte afferma che la persona per la quale sia stata verificata, nelle dovute forme, l’esistenza di tutte le condizioni indicate nel 2019 e precisate nel 2024 ha diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito. Quel diritto comprende il reperimento dei dispositivi idonei, se esistono, e l’aiuto nel loro impiego. Se una nuova istruttoria dimostrasse che uno strumento adatto e’ reperibile in tempi ragionevoli rispetto allo stato di sofferenza della paziente, il Servizio sanitario nazionale dovra’ acquistarlo e metterlo a disposizione.
Cosa cambia in pratica. L’articolo 579 del codice penale resta invariato. Chi somministra materialmente il farmaco letale continua a rispondere di omicidio del consenziente, anche quando la persona sia stata ammessa al suicidio assistito. Il giudizio davanti al Tribunale di Firenze prosegue e la questione potra’ essere riproposta sulla base di un’istruttoria piu’ completa.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/132