Interpretazione clausole assicurative e delimitazione del rischio (App. Bologna n. 382/2026)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole che individuano i rischi esclusi dalla garanzia assicurativa, specificando le cause del danno non coperte (come inondazione e alluvione), attengono alla delimitazione dell’oggetto del contratto e non richiedono la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c., non configurandosi come clausole limitative della responsabilità dell’assicuratore. L’alluvione, ai fini della polizza, si verifica quando si ha tracimazione e straripamento di acqua, con trasporto di sedimenti, dalla sede propria costituita da un alveo munito di argini, funzionale al regolare scorrimento delle acque, essendo irrilevante l’ampiezza dell’alveo e la presenza di una sorgente propria. L’interpretazione del contratto di assicurazione deve seguire il criterio letterale ex art. 1362 c.c., non potendosi ricorrere a criteri integrativi o conservativi in presenza di clausole chiare e univoche.
Il Fatto
La società assicurata conveniva in giudizio la compagnia per ottenere l’indennizzo per i danni subiti dal proprio stabilimento in seguito a un intenso evento atmosferico verificatosi il 26.6.2014. La polizza prevedeva la garanzia aggiuntiva per “Fenomeni atmosferici”, con esclusione espressa dei danni da inondazione e alluvione. Il Tribunale di Forlì rigettava la domanda, ritenendo operante l’esclusione, poiché i danni erano stati causati dall’esondazione del Rio Re, un corso d’acqua adiacente allo stabilimento. L’assicurata proponeva appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato l’appello. Ha esaminato i motivi di gravame, confermando la sentenza di primo grado. Ha osservato che il tenore letterale della clausola di esclusione è chiaro e univoco, rendendo non necessario il ricorso a criteri interpretativi integrativi o conservativi. La polizza copre i danni da eventi atmosferici solo se prodotti “in via diretta e immediata” dall’agente atmosferico, mentre sono espressamente esclusi i danni da inondazione e alluvione.
La Corte ha accertato che i danni erano stati causati dall’esondazione del Rio Re, sulla base del verbale dei Vigili del Fuoco, della CTU e delle informazioni rese dal sindaco. Ha rigettato la tesi dell’appellante secondo cui il Rio Re non sarebbe un corso d’acqua per mancanza di sorgente propria, affermando che l’alluvione si verifica quando si ha tracimazione e straripamento di acqua dalla sede propria costituita da un alveo, munito di argini, funzionale al regolare scorrimento delle acque, essendo irrilevante l’ampiezza dell’alveo. Ha richiamato la sentenza della Cassazione n. 9383/2016, distinguendo il caso di specie in cui i danni non si erano verificati per rottura di serramenti causata dall’agente atmosferico, ma per esondazione.
Quanto alla natura della clausola, la Corte ha richiamato il costante orientamento della Cassazione: le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa, specificando il rischio garantito e i rischi esclusi, attengono all’oggetto del contratto e non richiedono la specifica approvazione ex art. 1341 c.c., poiché delimitano il rischio e non limitano la responsabilità. Ha quindi rigettato tutti i motivi di appello e condannato l’appellante alle spese.
Implicazioni Pratiche
- Distinzione tra delimitazione del rischio e limitazione di responsabilità: l’avvocato dell’assicurato che contesti l’efficacia di una clausola di esclusione deve verificare se la clausola delimita l’oggetto del contratto (individuando i rischi non coperti) o limita la responsabilità dell’assicuratore; solo in quest’ultimo caso è richiesta la specifica approvazione ex art. 1341 c.c.; le clausole che definiscono i rischi esclusi in base alla causa del danno (es. alluvione) sono di regola delimitazioni dell’oggetto e non richiedono doppia sottoscrizione.
- Interpretazione letterale e onere probatorio: per il difensore dell’assicurato che intenda ottenere l’indennizzo, in presenza di clausole di esclusione chiare, è necessario provare che il danno è stato causato da un evento rientrante nella garanzia e non da una causa esclusa; la mera deduzione che l’evento fosse diverso (es. pioggia intensa e non alluvione) non è sufficiente se le risultanze istruttorie (verbali dei VV.FF., CTU, dichiarazioni pubbliche) dimostrano l’esondazione.
- Qualificazione dell’alluvione: l’avvocato dell’assicurato che intenda escludere l’applicazione della clausola di esclusione per alluvione deve dimostrare che il corso d’acqua non aveva un alveo funzionale al regolare scorrimento delle acque o che il fenomeno non ha determinato uno straripamento dalla sede propria; la circostanza che il corso d’acqua sia un fosso consortile o sia privo di sorgente propria è irrilevante ai fini della qualificazione dell’evento come alluvione.
Provvedimento integrale: scarica il PDF