La polizza fideiussoria con clausola di pagamento “a prima richiesta” è contratto autonomo di garanzia (Cass. civ. Sez. 3 n. 20739 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idoneo a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo che non emerga un’evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale. Il giudice è sempre tenuto a valutare la clausola alla luce della lettura dell’intero contratto, ai fini dell’interpretazione della volontà delle parti. Il ricorrente che censuri la qualificazione della garanzia operata dal giudice di merito deve indicare specificamente le regole legali di interpretazione violate e dimostrare, anche mediante trascrizione del testo contrattuale ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c., in quale modo il giudice se ne sia discostato; ove la questione sia stata dedotta in modo assertivo, il motivo è inammissibile. Il principio di conservazione del contratto di cui all’art. 1367 c.c. non impone all’interprete di attribuire alla clausola di pagamento “a prima richiesta” un significato recessivo rispetto al dato testuale e alla funzione economicamente perseguita con la previsione di un meccanismo agile di escussione.

Il Fatto

Con atto di citazione del 10 agosto 2012, l’ATI mandataria e le società mandanti convenivano dinanzi al Tribunale di Roma la compagnia assicuratrice e la stazione appaltante per sentire dichiarare l’inefficacia della disposizione presidenziale di rescissione unilaterale del contratto di appalto e la non escutibilità della polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione definitiva. Il Tribunale accoglieva le domande, dichiarando l’inefficacia della rescissione, l’estinzione della garanzia alla data del 24 novembre 2011 e la risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante.

La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava invece l’efficacia della rescissione unilaterale e della successiva escussione, qualificando la polizza come garanzia autonoma. La compagnia assicuratrice proponeva ricorso per cassazione con un unico complesso motivo, deducendo la violazione delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362, 1363, 1367 e 1369 c.c.

La Motivazione della Corte

Secondo i giudici di legittimità, il ricorrente che lamenti una violazione dei canoni ermeneutici deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, indicare le norme asseritamente violate e precisare in quale modo il giudice del merito se ne sia discostato. La censura non può risolversi nella richiesta di un riesame del merito, precluso in sede di legittimità.

La Corte richiama il principio consolidato per cui l’inserimento in una fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, per la sua incompatibilità con il principio di accessorietà. La clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” della stazione appaltante entro quindici giorni, presente all’art. 4 dello schema di polizza, realizza l’affrancazione del rapporto di garanzia dalle sorti del rapporto garantito. Il termine di quindici giorni esclude, per la sua brevità, che il beneficiario possa essere chiamato a dare conto del danno e che possa esservi una interlocuzione tra garante e beneficiario in cui il primo chieda la prova del danno. Il rischio economico della mancata esecuzione della prestazione si trasferisce automaticamente sul garante.

La Corte osserva che la tesi della ricorrente, secondo cui la clausola “a prima richiesta” non sarebbe presente nel testo contrattuale, resta destituita di fondamento: la questione non era stata dedotta nel rispetto dell’art. 366, n. 6, c.p.c., mediante trascrizione del testo della clausola. La doglianza atteneva, in realtà, alla mancata considerazione di dati fattuali extratestuali, non rivalutabili in sede di legittimità.

Quanto alla prospettazione subordinata della qualificazione della polizza come fideiussione causale atipica con clausola di solve et repete, la Corte ritiene tale ipotesi assorbita dall’inammissibilità del primo profilo di doglianza. La presenza della clausola che riserva al garante “le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero non dovute” non è incompatibile con la qualificazione in termini di garanzia autonoma, attenendo alla fase della rivalsa successiva all’escussione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore di ciascuna parte controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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