La clausola claims made prevale sul limite della garanzia per i sinistri seriali (Cass. civ. Sez. 3 n. 124 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione della responsabilità civile professionale, la clausola c.d. claims made, che condiziona l’operatività della garanzia alla circostanza che la richiesta di risarcimento del terzo sia presentata e denunciata all’assicuratore durante il periodo di efficacia del contratto, attribuisce rilievo alla manifestazione del sinistro in tale periodo, anche quando il fatto generatore della pretesa si sia verificato in epoca antecedente alla stipula della polizza. La diversa clausola che, per i comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, considera il sinistro avvenuto al momento del primo atto od omissione colposa costituisce una pattuizione relativa ai limiti della garanzia, diretta a determinare il massimale applicabile ai sinistri seriali, e non può essere interpretata nel senso di escludere l’operatività della copertura. Ne consegue che il giudice di merito, chiamato a pronunciarsi sull’operatività della polizza, deve interpretare le clausole le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto, ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c.
Il Fatto
Un consulente del lavoro, dopo aver stipulato nel 2003 una polizza decennale per la responsabilità civile professionale, riceveva nel 2008 una richiesta risarcitoria da una cliente per un inadempimento risalente a epoca anteriore alla sottoscrizione del contratto. Denunciato il sinistro all’assicuratore, che contestava l’operatività della garanzia, il professionista, convenuto in giudizio dalla cliente, chiamava in causa la compagnia per essere manlevato. Il Tribunale rigettava la domanda attorea e dichiarava assorbita quella di manleva; la Corte d’appello, confermando con diversa motivazione, riteneva invece inoperante la polizza, sul rilievo che il comportamento colposo, protrattosi attraverso più atti, doveva considerarsi avvenuto al momento del primo di essi, oltre vent’anni prima della stipula del contratto.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso, ha censurato la sentenza impugnata per aver del tutto obliterato la clausola di cui all’art. 7.13 delle condizioni generali di polizza, dalla cui lettura risultava inequivoco che il contratto fosse del tipo c.d. claims made. Tale clausola, infatti, correlava l’operatività della garanzia alla richiesta di risarcimento presentata dall’assicurato durante il periodo di efficacia del contratto, a prescindere dalla data in cui l’errore o la negligenza era stato commesso. La circostanza che la richiesta risarcitoria fosse intervenuta nel 2008, quando la polizza stipulata nel 2003 era senz’altro vigente, avrebbe dovuto indurre il giudice d’appello a riconoscere l’operatività della copertura, ricercando la comune intenzione delle parti ai sensi dell’art. 1362 c.c.
La Corte ha inoltre rilevato che il giudice territoriale era incorso in una lettura manifestamente illogica della successiva clausola di cui all’art. 7.14, rubricata “limiti della garanzia”, la quale non era diretta a escludere l’operatività della polizza per i fatti anteriori alla stipula, ma a determinare la pattuizione sul massimale per i sinistri seriali, al solo scopo essendo dettata la fictio di avveramento degli stessi al momento del primo atto colposo. L’interpretazione accolta dalla Corte d’appello, oltre ad amplificare oltremodo la portata della clausola sui limiti della garanzia, finiva per negare ogni significato alla clausola claims made, in violazione dell’art. 1363 c.c., a mente del quale le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre.
La Suprema Corte ha infine dichiarato inammissibili per difetto di interesse il secondo e il terzo motivo di ricorso, essendo divenuta definitiva la statuizione di primo grado che aveva assolto il professionista da ogni pretesa risarcitoria della cliente. Accolto il primo motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, affinché provveda a statuire sull’operatività della polizza e sulle spese ai sensi dell’art. 1917, terzo comma, c.c.
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Nota della Redazione
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