Fondi immobiliari, cumulo quote familiari e prova contraria (Cass. civ. Sez. Un. n. 30657/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fondi comuni di investimento immobiliare, la previsione di cui all’art. 32, comma 3-bis, quinto periodo, d.l. n. 78 del 2010, che impone di computare le partecipazioni detenute dai familiari ai sensi dell’art. 5, comma 5, TUIR, ha natura antielusiva e integra una presunzione legale relativa. La prova contraria incombe su chi contesta l’applicazione della presunzione e deve vertere sull’effettività e autonomia della quota di partecipazione, dimostrando l’originarietà delle fonti dell’investimento, il godimento dei proventi e l’autonomia delle scelte gestionali.
Il Fatto
Padre e figlio chiedevano il rimborso dell’imposta sostitutiva corrisposta per l’anno 2011 ai sensi dell’art. 32, comma 4-bis, d.l. n. 78 del 2010, in relazione alla detenzione di partecipazioni in fondi comuni di investimento immobiliare. L’Agenzia delle Entrate opponeva che i due, rispettivamente padre e figlio, detenevano complessivamente una partecipazione superiore al 5% nei fondi, sicché erano tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva. La Commissione tributaria provinciale di Padova, riuniti i ricorsi, rigettava la domanda di uno dei ricorrenti e accoglieva quella dell’altro, ritenendo che i ricorrenti non facessero parte di un unico nucleo familiare avendo residenze diverse. La Commissione tributaria regionale del Veneto confermava la decisione. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, e la causa veniva rimessa alle Sezioni Unite per un contrasto interpretativo sulla natura della presunzione e sulla ripartizione dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, enunciando un principio di diritto sull’interpretazione dell’art. 32, comma 3-bis, d.l. n. 78 del 2010. La Corte ha ricostruito il quadro normativo, evidenziando la ratio antielusiva della disciplina, diretta a contrastare l’uso improprio dei fondi immobiliari come strumento di mero godimento di patrimoni personali, come già rilevato dalla Banca d’Italia e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 231/2015). La norma mira a evitare che i fondi siano trasformati da strumento di gestione collettiva del risparmio a interposta intestazione, e la presunzione del cumulo delle quote dei familiari risponde a tale finalità.
La Corte ha affermato che la presunzione di cui al quinto periodo del comma 3-bis ha natura relativa, e non assoluta, per ragioni letterali e sistematiche. Il testo non esclude espressamente la prova contraria, e la finalità antielusiva della norma, inquadrabile nell’ambito dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 (ora art. 10-bis l. n. 212/2000), consente al contribuente di chiedere la disapplicazione della norma dimostrando che nella particolare fattispecie gli effetti elusivi non potevano verificarsi. L’onere della prova contraria incombe sul contribuente che contesta l’applicazione della presunzione. La Corte ha escluso che la diversità di residenza o di convivenza tra i familiari possa costituire, da sola, prova idonea a vincere la presunzione, trattandosi di elemento neutro e privo di rilievo.
La Corte ha individuato i parametri concreti per la prova contraria, che deve vertere sull’effettività e autonomia della singola quota di partecipazione rispetto a quelle degli altri familiari, ancorandosi a tre indici: a) l’originarietà e la provenienza effettiva delle risorse finanziarie impiegate per l’acquisto; b) il godimento effettivo dei guadagni e dei benefici derivanti dall’investimento; c) l’autonomia delle scelte relative all’an e al quomodo dell’investimento (scelta iniziale, individuazione del fondo, movimentazione delle quote, decisioni di dismissione). La valutazione di tali indici è rimessa al giudice di merito.
Quanto al regime transitorio dell’imposta sostitutiva, la Corte ha escluso profili di incompatibilità con il diritto unionale e con i principi costituzionali, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 231/2015 e la giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui il legislatore può modificare in senso peggiorativo i regimi di favore, purché la scelta risponda a criteri di razionalità e non leda l’affidamento incolpevole del contribuente, circostanza non ricorrente nella specie.
Implicazioni Pratiche
- Onere della prova contraria del contribuente: L’avvocato del contribuente che contesti l’applicazione della presunzione di cumulo delle quote detenute dai familiari deve allegare e provare, con elementi documentali specifici, l’effettività e l’autonomia della propria partecipazione, dimostrando l’originarietà delle fonti dell’investimento, il godimento effettivo dei proventi e l’autonomia delle scelte gestionali, essendo insufficiente la mera diversità di residenza.
- Valutazione dei tre indici come prova di resistenza: L’avvocato deve sviluppare una strategia probatoria che copra i tre ambiti indicati dalle Sezioni Unite, producendo documentazione bancaria, contrattuale e fiscale che attesti la riferibilità dell’investimento al singolo soggetto, il flusso dei proventi verso lo stesso e la sua autonoma capacità di decisione sull’investimento, al fine di superare la presunzione di interposizione.
- Inidoneità della diversa residenza come prova: La mera diversità di residenza o di stato di famiglia tra i familiari possessori di quote del medesimo fondo non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione; l’avvocato deve ancorare la difesa a elementi sostanziali e documentali di natura economico-finanziaria, non a circostanze meramente anagrafiche.
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