Incentivo per lo smaltimento dell’arretrato tributario: spetta anche agli uffici senza nuove iscrizioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22610/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’emolumento integrativo previsto dall’art. 37 d.l. n. 98/2011 e dall’art. 12, commi 3-bis e 3-ter, d.l. n. 16/2012 in favore del personale amministrativo degli uffici di giustizia tributaria che abbiano ridotto le pendenze nelle percentuali di legge non è riservato agli uffici che abbiano riscosso il contributo unificato. La norma non delimita in alcun modo la platea dei destinatari, né stabilisce un nesso causale diretto tra istituzione del contributo unificato e riconoscimento dell’incentivo. I concetti di abbattimento dell’arretrato e riduzione delle pendenze sono neutri rispetto alle nuove iscrizioni: la disposizione non richiama indici di ricambio né il rapporto tra procedimenti in entrata e in uscita. Il collegamento tra le due innovazioni sta nel finanziamento: il contributo unificato alimenta il fondo che sostiene l’incentivo, senza vincolo di destinazione degli introiti ai giudizi per i quali è stato versato.
Il Fatto
Un gruppo di dipendenti della soppressa Commissione tributaria centrale, sezione del Lazio, agiva contro il Ministero dell’economia e delle finanze per il riconoscimento dell’emolumento integrativo previsto dall’art. 37 d.l. n. 98/2011 e dall’art. 12, commi 3-bis e 3-ter, d.l. n. 16/2012, relativamente agli anni 2011 e 2012. Il Tribunale di Roma respingeva la domanda; la Corte d’appello di Roma, in riforma, la accoglieva con condanna dell’amministrazione al pagamento.
La Corte territoriale rilevava che il primo giudice aveva erroneamente interpretato la norma, limitando l’incentivo al personale in servizio presso uffici giudiziari che avessero effettivamente incassato il contributo unificato: nessuna disposizione prevede quella limitazione della platea dei destinatari. Il Ministero ricorreva per cassazione con un unico motivo articolato, sostenendo che la ratio premiale — incentivare le commissioni a un più intenso sforzo di efficienza, facendosi carico dei nuovi affari, dei nuovi incombenti del regime tributario del contributo unificato e dello smaltimento dell’arretrato — imponesse di riferire il beneficio ai soli uffici addetti alla riscossione del contributo. Resistevano con controricorso tutti gli originari istanti. Il ricorso, per la rilevanza nomofilattica della questione, veniva rimesso alla pubblica udienza; il Procuratore Generale concludeva per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il motivo non è fondato. La Corte premette una ricostruzione dell’organo: la Commissione tributaria centrale è stata l’organo supremo della giustizia tributaria dal 1865, nata come organo amministrativo di secondo grado e progressivamente divenuta giudice speciale di ultima istanza prima del passaggio di competenza alla Cassazione. Fino alla chiusura ha definito esclusivamente i processi già pendenti alla data dell’1 aprile 1996, svolgendo attività «a stralcio». Nel periodo di servizio dei controricorrenti non ha definito nuovi ricorsi depositati dopo l’introduzione del contributo unificato, ma soltanto procedimenti già pendenti o connessi a quelli definiti, come correzioni di errori materiali e revocazioni.
Il primo argomento è letterale. L’art. 37 d.l. n. 98/2011 non prevede alcuna delimitazione nell’individuazione degli uffici di giustizia tributaria beneficiari dell’emolumento, e nel 2011 la Commissione era un ufficio operativo, ancorché destinato al solo smaltimento dei ricorsi pendenti e alla successiva soppressione. Le disposizioni non stabiliscono alcun collegamento espresso, con nesso di causalità diretto, tra istituzione del contributo unificato nel processo tributario e riconoscimento dell’incentivo ai soli uffici che lo riscuotono: l’unico legame è la comune fonte normativa.
Il secondo argomento smonta l’inferenza del Ministero sulla percentuale ridotta. La riduzione al 5% anziché al 10% per il solo 2011 non prova la natura premiale connessa al contributo unificato: si spiega con il fatto che l’intero impianto normativo era entrato in vigore nel luglio 2011, sicché i programmi di gestione dello smaltimento andavano calibrati su sei mesi anziché sull’intero anno, come nel 2012. Le percentuali diverse sono dunque proporzionali al periodo, non indicative di una platea ristretta.
Il terzo argomento è logico-sistematico e costituisce il punto più tagliente. I concetti di abbattimento dell’arretrato e riduzione delle pendenze sono neutri rispetto al rapporto con eventuali nuove iscrizioni: la disposizione non fa alcun riferimento agli indici di ricambio né a concetti equivalenti sul rapporto tra procedimenti in entrata e in uscita. Se il legislatore avesse voluto correlare lo smaltimento alle sopravvenienze, avrebbe potuto limitare il beneficio agli uffici con nuove iscrizioni e al surplus di lavoro connesso al nuovo regime. Non l’ha fatto.
La norma è invece costruita su un duplice binario: da un lato l’obbligo del contributo unificato per le controversie tributarie, con aumento degli importi per altri atti giudiziari; dall’altro l’obbligo per i dirigenti degli uffici di predisporre programmi di riduzione dell’arretrato e della durata dei procedimenti, con incentivo alle Commissioni che raggiungano le percentuali indicate. Non avendo la legge delimitato la platea, il collegamento tra le due innovazioni va individuato sul piano finanziario: il contributo unificato alimenta l’apposito fondo istituito presso il Ministero per interventi urgenti in materia di giustizia civile, senza alcun vincolo di destinazione degli introiti alla definizione dei giudizi per i quali il contributo è stato versato. Ricorso rigettato, con assorbimento di ogni altra questione, condanna alle spese liquidate in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi. La Corte precisa che non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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