Transito del personale ATO alle SRR: nessun diritto automatico all’assunzione (Cass. civ. Sez. L n. 24246 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 19 della l.r. Sicilia n. 9 del 2010 non attribuisce ai dipendenti già in servizio presso i precedenti gestori del servizio rifiuti un diritto automatico e incondizionato all’assunzione presso le società di regolamentazione subentrate. La disposizione va letta in coordinamento con gli artt. 7 e 10 della medesima legge: l’assunzione resta subordinata al fabbisogno di organico e alla dotazione organica approvata, alla previa individuazione del personale proveniente dagli enti indicati al comma 6, al rispetto della proporzione tra personale operativo e amministrativo e alla costituzione dell’originario rapporto nel rispetto della normativa di riferimento. Il criterio proporzionale non è regola organizzativa interna ma condizione legale che delimita l’obbligo di assunzione. La verifica sulla legittimità del rapporto originario è imprescindibile per le assunzioni successive all’introduzione dell’obbligo concorsuale.
Il Fatto
Una lavoratrice con mansioni amministrative, dipendente dal 2007 di una società a partecipazione pubblica preposta alla gestione integrata dei rifiuti e poi transitata alla società d’ambito subentrata, ha agito per l’accertamento del diritto a essere assunta dalla società di regolamentazione del servizio ai sensi dell’art. 19 della legge regionale, con decorrenza dalla data del licenziamento intimato dalla società d’ambito nel frattempo fallita. In pendenza di giudizio è stata assunta dalla convenuta, ma con inquadramento in un profilo inferiore e diversa decorrenza, e ha insistito nelle domande.
Il Tribunale ha accolto la domanda principale, riconoscendo il diritto al transito in forza del comma 7, lett. c), dell’art. 19. La Corte d’appello ha respinto il gravame, valorizzando la provenienza da una società rientrante fra quelle indicate dalla norma, l’anteriorità dell’assunzione rispetto all’entrata in vigore dell’art. 45 della l.r. n. 2 del 2007 e l’inapplicabilità della regola concorsuale a un soggetto di natura privatistica. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, connessi, sono fondati. Una lettura testuale, teleologica e sistematica della disciplina regionale sul subentro non consente di ricavare un diritto automatico all’assunzione. Nell’impianto della legge l’assunzione è subordinata a plurime condizioni: il fabbisogno di organico, disciplinato in via prioritaria dall’art. 7 in funzione non di una gestione diretta ma di un successivo affidamento del servizio ai gestori; il pubblico concorso; la previa individuazione del personale proveniente dagli enti del comma 6; il rispetto della proporzione tra personale operativo e amministrativo.
Il fabbisogno, in particolare, non è individuato dal solo art. 19. L’art. 7 subordina qualsiasi assunzione all’approvazione della dotazione organica con decreto assessoriale e impone il ricorso prioritario alla mobilità interna ed esterna, ammettendo il concorso pubblico solo dove tali procedure non bastino. Concorre l’art. 10 sul piano d’ambito, che descrive le fasi e i costi gestionali, personale incluso. La Corte territoriale ha invece valorizzato il solo tenore letterale del comma 7, di per sé non univoco.
L’errore interpretativo emerge dalle sue conseguenze: un diritto incondizionato e immediato priverebbe di significato i criteri di passaggio fissati dalla stessa legge e svuoterebbe la previsione di un utilizzo del personale non diretto ma tramite i gestori da individuare. Il criterio proporzionale, in specie, non è regola organizzativa interna ma condizione legale, volta a impedire che il transito si traduca in ampliamento indiscriminato del personale amministrativo: profilo decisivo, trattandosi di lavoratrice pacificamente addetta a mansioni amministrative.
Rileva poi la condizione soggettiva posta dalla parte finale del comma 7, che esige la costituzione del rapporto originario nel rispetto della normativa di riferimento, salva la diversa ipotesi del rapporto costituito per sentenza passata in giudicato o conciliazione. L’accertamento è funzionale a impedire che il nuovo soggetto recepisca rapporti costituiti in violazione delle regole pubblicistiche di accesso.
Sul punto la Corte ripercorre l’evoluzione della regola concorsuale nell’ordinamento regionale, richiamando Cass., Sez. Un., n. 4685/2015 e Cass., Sez. L, n. 31341/2025, secondo cui il rinvio alla normativa di riferimento va inteso come riferito alle modalità previste per le assunzioni tempo per tempo effettuate. Ne discende che la verifica può ritenersi superflua per le assunzioni anteriori alle leggi che hanno introdotto l’obbligo, ma torna imprescindibile quando il rapporto sia sorto nel loro vigore, come nella specie.
Un’interpretazione che prescindesse da tali condizioni esporrebbe la disciplina a dubbi di compatibilità con l’art. 97 Cost.: va perciò privilegiata una lettura costituzionalmente orientata, per cui la norma mira alla salvaguardia occupazionale nel rispetto dei limiti posti a tutela di funzionalità del servizio, buon andamento ed equilibri di bilancio. È invece infondato il terzo motivo sulla motivazione apparente, avendo il giudice d’appello esplicitato il proprio percorso argomentativo, ancorché errato. Sentenza cassata con rinvio in diversa composizione.
Nota della Redazione
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