Reclamo ex art. 51 c.c.i.i. e revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (Cass. civ. Sez. I n. 8528 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’effetto devolutivo del reclamo avverso la sentenza che apre la liquidazione giudiziale non impone al giudice dell’impugnazione di revocare il provvedimento per il solo fatto della sopravvenuta disponibilità di finanza esterna o della prospettata possibilità di pagamento integrale dei creditori. Il pagamento di tutti i creditori ammessi al passivo costituisce, infatti, un’ipotesi di chiusura della liquidazione giudiziale e non di revoca della sentenza di apertura. La desistenza del creditore istante può efficacemente intervenire solo prima della pronuncia della sentenza di apertura, non potendo valere a porre nel nulla una sentenza già pronunciata, anche in considerazione del fatto che la procedura non è aperta nell’interesse esclusivo del singolo creditore.
Il Fatto
Su istanza della creditrice Electrical Marine S.r.l., il Tribunale di Milano dichiarò aperta la liquidazione giudiziale di International Company Marine S.r.l., che non era comparsa nel procedimento avviato ai sensi dell’art. 40 c.c.i.i. nonostante la notificazione a mezzo PEC del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. La società propose reclamo avverso la sentenza del tribunale, sostenendo che il debito verso la creditrice avrebbe potuto essere saldato mediante finanza esterna e che il patrimonio sociale era sufficiente per il pagamento di tutti i debiti residui. La Corte d’Appello di Milano rigettò il reclamo e la società ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente denunciava la violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. e dell’art. 51 c.c.i.i., lamentando che la corte d’appello non le avesse dato occasione di provvedere al pagamento della creditrice istante mediante finanza esterna, così da ottenere il ritiro dell’istanza e la revoca della sentenza reclamata. La società sosteneva che il giudice del reclamo avrebbe ciò facendo negato al gravame la piena cognizione dell’intera vicenda.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La corte territoriale si era correttamente limitata a constatare che nel reclamo non erano stati messi in discussione i presupposti per l’apertura della liquidazione giudiziale e, in particolare, lo stato di insolvenza, essendo stata soltanto prospettata la possibilità del suo superamento mediante l’apporto di finanza esterna. Inoltre, né nel reclamo né nel ricorso per cassazione era stata contestata la regolarità del procedimento svoltosi dinanzi al tribunale.
Quanto alla lettura dell’effetto devolutivo pieno del reclamo, la Corte ha rilevato che la tesi secondo cui esso imporrebbe alla corte d’appello di revocare la sentenza anche in caso di sopravvenuta cessazione dell’insolvenza è esposta in termini generici e apodittici, senza alcun appiglio al testo dell’art. 51 c.c.i.i. In senso contrario, il pagamento integrale dei creditori ammessi al passivo è previsto dall’art. 233, comma 1, lett. b), c.c.i.i. come ipotesi di chiusura della liquidazione giudiziale, non di revoca della sentenza di apertura.
La Corte ha infine escluso che la desistenza del creditore istante potesse spiegare effetti dopo la pronuncia della sentenza di apertura, trattandosi di una facoltà esercitabile solo prima di quel momento. La liquidazione giudiziale, infatti, non è aperta nell’interesse esclusivo del singolo creditore, potendo l’iniziativa essere assunta anche dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 38 c.c.i.i. L’inammissibilità ha reso irrilevante l’omessa notificazione del ricorso al curatore, non comportando la decisione alcun pregiudizio per la parte necessaria pretermessa, con conseguente superfluità del rinvio in applicazione del principio di ragionevole durata del processo richiamato dalle Sezioni Unite n. 26373 del 2008.
Nota della Redazione
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