Credito restitutorio da revocatoria di pagamento al curatore: insinuazione in prededuzione (Cass. civ. Sez. 1 n. 22065 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito restitutorio nascente dall’accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare di un pagamento eseguito, in periodo sospetto, direttamente in favore del curatore del fallimento del creditore accipiens non segue le regole del concorso chirografario, ma deve essere soddisfatto in prededuzione. Il debito di restituzione, infatti, sorge in capo al fallimento che ha direttamente ricevuto la somma, come obbligo occasionalmente connesso al compimento di un atto solutorio funzionalmente destinato a vantaggio della massa dei creditori della procedura accipiens. Resta fermo che il fallimento del solvens non può esperire l’azione revocatoria in sede ordinaria, ma deve insinuarsi al passivo del fallimento dell’accipiens, demandando al giudice delegato la delibazione della pregiudiziale costitutiva ai sensi dell’art. 52 l.fall.
Il Fatto
Il Fallimento di una società, dichiarato nel 2012, aveva proposto opposizione avverso il decreto del giudice delegato che ne aveva ammesso il credito allo stato passivo del fallimento di una diversa società in collocazione chirografaria, anziché in via prededucibile. Il credito traeva origine dalla restituzione di una somma, incassata dall’altra procedura a seguito di esecuzione mobiliare promossa in forza di una transazione, che il fallimento del solvens assumeva essere stata resa inefficace ai sensi dell’art. 67, comma 2°, l.fall.. Il Tribunale di Mantova aveva rigettato l’opposizione, escludendo la natura prededucibile del credito restitutorio. Avverso tale decreto il fallimento del solvens proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il proprio consolidato orientamento (cfr. Cass. n. 30124 del 2024), secondo cui la domanda di revocatoria non ha ad oggetto il bene in sé ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale. Il fallimento del terzo acquirente preclude l’esercizio dell’azione costitutiva in sede ordinaria, ma non la facoltà del curatore del solvens di insinuarsi al passivo per il controvalore del bene o della somma oggetto dell’atto di disposizione astrattamente revocabile, nelle forme esclusive del giudizio di verificazione.
La Corte ha quindi verificato se il pagamento revocabile fosse stato incassato dal creditore prima del suo fallimento, ovvero direttamente dal curatore della procedura. Nel primo caso, la pretesa restitutoria non può che collocarsi nel concorso del fallimento dell’accipiens, difettando ragioni cronologiche e funzionali per la prededuzione del credito.
Nel caso in esame, viceversa, il pagamento era stato eseguito in periodo sospetto direttamente al curatore del fallimento del creditore. Tale circostanza, ad avviso della Corte, è decisiva: la pronuncia di revoca ha per oggetto un pagamento ricevuto dalla procedura, sicché il debito restitutorio sorge direttamente in capo al fallimento accipiens. La soccombenza del curatore, a seguito dell’insinuazione del credito restitutorio, implica la sopravvenuta estraneità della somma all’esecuzione concorsuale, dovendosi il relativo obbligo qualificare come occasionalmente connesso all’atto solutorio ricevuto.
La Corte ha, pertanto, parzialmente rivisto il proprio precedente orientamento (cfr. Cass. n. 6709 del 2009), ribadendone la validità solo per l’ipotesi in cui il pagamento revocato sia stato incassato dal creditore in bonis. Nel caso di pagamento ricevuto direttamente dal curatore, invece, il debito restitutorio deve gravare sulla massa in prededuzione, analogamente a quanto previsto per le somme incassate in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi poi riformati, la cui restituzione è garantita dall’art. 113, ult. comma, l.fall.. Il ricorso è stato accolto e il decreto impugnato cassato con rinvio al Tribunale di Mantova, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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