Cessazione della materia del contendere per omologazione definitiva del concordato (Cass. civ. Sez. I n. 22776 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta definitività della sentenza di omologazione del concordato preventivo, passata in giudicato in assenza di opposizioni, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità avverso la sentenza che ha revocato l’apertura della liquidazione giudiziale. Il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente ad una pronuncia sui motivi di ricorso è implicito quando la positiva conclusione dell’iter concordatario risulti incompatibile con lo scenario conseguibile in astratto dall’impugnazione. La pronuncia che dichiara la cessazione della materia del contendere non rientra nelle fattispecie di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, sicché non deve essere resa l’attestazione per il raddoppio del contributo unificato.
Il Fatto
Il Tribunale di L’Aquila aveva aperto la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società, previa declaratoria di inammissibilità della sua proposta di concordato preventivo liquidatorio. La società aveva impugnato con reclamo il decreto di inammissibilità e la sentenza di apertura.
La Corte d’appello, accogliendo il reclamo, aveva revocato l’apertura della liquidazione giudiziale e dichiarato ammissibile la proposta di concordato. Il curatore aveva proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, incentrati su questioni di rito e sulla fattibilità del concordato. Nelle more del giudizio, il concordato era stato aperto, approvato dai creditori e omologato con sentenza passata in giudicato, trovandosi in fase di esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che la sopravvenuta definizione del contenzioso, con l’intervenuta definitività della sentenza di omologazione del concordato preventivo, ha reso ultroneo l’esame dei motivi di ricorso, vertenti su questioni di rito del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale e sulla fattibilità del concordato.
L’assenza di opposizioni all’omologazione, certificata dalla cancelleria, ha attestato che la procedura di liquidazione giudiziale aveva mostrato di non avere interesse ad impedire l’omologazione e la chiusura del concordato, con il ritorno in bonis della società debitrice.
Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, risultando implicito il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente ad una pronuncia sui motivi, superati dalla conclusione positiva dell’iter concordatario, divenuta circostanza incompatibile con lo scenario astrattamente conseguibile dal ricorso del curatore.
Quanto alle spese, ne è stata disposta l’integrale compensazione. Infine, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 4315 del 2020, la Corte ha escluso che la pronuncia in questione rientri nei tipi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non dovendosi pertanto rendere l’attestazione per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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