Indennizzo equa riparazione e liquidazione spese nel giudizio di opposizione (Cass. civ. Sez. II n. 30709 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la determinazione del moltiplicatore annuo dell’indennizzo costituisce un giudizio di fatto equitativo, insindacabile in sede di legittimità ove compreso tra il minimo di € 400,00 e il massimo di € 800,00 previsti dall’art. 2 bis della legge n. 89/2001. L’opposizione ex art. 5 ter della legge n. 89/2001 non è assimilabile all’appello: il procedimento è unico e le spese processuali vanno liquidate unitariamente, senza distinta liquidazione per la fase monitoria. Nel giudizio di opposizione la liquidazione del compenso per la fase di trattazione è ineludibile, mentre la decurtazione oltre la metà del compenso minimo tabellare per la fase decisionale viola il carattere inderogabile dei minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018.

Il Fatto

Il lavoratore e altro soggetto, ammessi al passivo del fallimento di una società per crediti di lavoro e TFR, avevano ottenuto un indennizzo per l’irragionevole durata della procedura concorsuale. Con opposizione avverso il decreto del Consigliere delegato, la Corte d’Appello aveva riconosciuto loro un indennizzo di € 3.000,00 ciascuno per una durata irragionevole di sei anni, con moltiplicatore annuo di € 500,00, e aveva liquidato le spese del giudizio di opposizione nei minimi tariffari. Avverso tale decreto i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione sulla scelta del moltiplicatore e plurime censure sulla liquidazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente escluso che le circostanze richiamate dai ricorrenti integrassero fatti storici decisivi ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., trattandosi di criteri legali o di elementi estranei alla quantificazione indennitaria. Ha poi richiamato il sindacato limitato al “minimo costituzionale” della motivazione, come ridisegnato dal D.L. n. 83/2012, riconoscendo al decreto impugnato una motivazione idonea, sia pure succinta, nella scelta del moltiplicatore annuo di € 500,00.

Quanto alla liquidazione delle spese, la Corte ha confermato l’orientamento per cui, nell’opposizione ex art. 5 ter della legge n. 89/2001, il procedimento è unico e la condanna alle spese segue l’esito complessivo, senza autonoma liquidazione per la fase monitoria. Ha invece accolto le censure relative alla mancata liquidazione del compenso per la fase di trattazione, ritenuta ineludibile, e alla decurtazione del 50% del compenso minimo per la fase decisionale, in violazione dell’art. 4, comma primo, del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, che impone il rispetto dei minimi tabellari.

La Corte ha infine rigettato la richiesta di aumento del compenso per l’uso di tecniche informatiche ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55/2014, per difetto di allegazione delle concrete modalità di redazione degli atti. Decidendo nel merito, ha condannato il Ministero al pagamento dell’ulteriore compenso di € 708,25, oltre accessori, e ha compensato per due terzi le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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