Conoscenza compiuta del verbale assembleare ai fini della decadenza dall’impugnazione (Cass. civ. n. 26956/2020)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione della deliberazione assembleare, ai fini del decorso del termine decadenziale per l’impugnazione ex art. 1137, comma 2, c.c., si perfeziona solo quando il condomino assente abbia acquisito una compiuta conoscenza del verbale, potendone apprendere il contenuto intrinseco in modo adeguato alla tutela delle proprie ragioni.
La valutazione della completezza di tale conoscenza costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
La prova dell’avvenuto recapito della comunicazione non può essere desunta dal mero invio a un indirizzo di posta elettronica ordinaria, in assenza della prova dell’arrivo all’indirizzo del destinatario ex art. 1335 c.c., soprattutto quando l’indirizzo non sia immediatamente riconducibile al condomino.
Il Fatto
La ricorrente, condomina assente, impugnava plurime delibere assembleari del 2014 e del 2015, deducendo di averne appreso l’esistenza solo a seguito della notifica di un decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali, a causa della mancata comunicazione dei relativi verbali. Il condominio si costituiva eccependo la decadenza dell’impugnazione ex art. 1137 c.c.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 11/2020, confermava il rigetto, ritenendo non contestata l’avvenuta conoscenza dei verbali da parte della ricorrente in epoca antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo. Avverso tale decisione, la condomina proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente le eccezioni di inammissibilità sollevate dal condominio controricorrente, disattendendole. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la ricorrente non mirava a una rivalutazione del fatto, ma deduceva la violazione di legge per aver la Corte territoriale erroneamente qualificato come “non contestata” una circostanza – l’avvenuta comunicazione dei verbali – che era stata invece oggetto di specifica censura fin dal primo grado. In relazione al secondo e terzo motivo, la Corte ha ritenuto i vizi dedotti sufficientemente individuabili dalla lettura complessiva del ricorso.
Nel merito, la Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato. Ha enunciato il principio secondo cui la comunicazione della delibera al condomino assente, per far decorrere il termine di decadenza, richiede l’acquisizione di una compiuta conoscenza del verbale. La valutazione sulla completezza di tale conoscenza spetta al giudice del merito. Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ha osservato che l’indirizzo di posta elettronica ordinaria utilizzato per la comunicazione non era “ictu oculi” riconducibile alla condomina. In assenza di prova dell’arrivo al destinatario (ex art. 1335 c.c.), non era dimostrato l’avvenuto recapito della comunicazione, elemento necessario per individuare il “dies a quo” per l’impugnazione.
La Corte ha quindi dichiarato assorbito il secondo motivo, che lamentava un vizio di omessa pronuncia implicitamente spiegato dalla prima censura, e ha rigettato il terzo motivo, relativo alla nullità delle delibere. Per l’effetto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione per un nuovo esame, uniformandosi ai principi enunciati.
Nota della Redazione
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