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La stipula di polizza assicurativa è atto di ordinaria amministrazione del capo pilota (Cass. civ. Sez. I n. 9436 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Al capo pilota di una corporazione di piloti sono riconosciuti poteri gestori dell’ente non dissimili da quelli degli amministratori di società o di altre persone giuridiche, private o pubbliche. L’espressione “cura l’amministrazione della corporazione”, di cui all’art. 114, quarto comma, reg. nav. marittima, conferisce un generale potere di ordinaria amministrazione, non ravvisandosi una differenza semantica con la formula “amministra” utilizzata dal codice civile per gli amministratori di società. Ne consegue che la scelta di concludere una polizza assicurativa, quale atto di ordinaria amministrazione, non richiede una previa autorizzazione dell’assemblea degli associati, i cui poteri sono circoscritti alle decisioni in tema di atti di disposizione di beni in comproprietà, alla designazione della terna di candidati alla nomina di capo pilota e alla nomina dei piloti coadiutori.

Il Fatto

Alcuni membri della Corporazione Piloti dell’Estuario Veneto, agendo in proprio e quali rappresentanti comuni degli associati, convenivano in giudizio il capo pilota, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per illecito gestorio. Era contestata la stipula, in assenza di autorizzazione preventiva o ratifica successiva dell’assemblea, di una polizza assicurativa per il rischio di impossibilità del pilota di proseguire l’attività professionale per invalidità o malattia, ritenuta eccedente i poteri di ordinaria amministrazione e sovrapposta a una copertura già esistente per il medesimo rischio. Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando il capo pilota al pagamento di euro 113.440,00, oltre rivalutazione e interessi. La Corte di appello di Venezia riformava la decisione, rigettando la domanda, e avverso tale sentenza gli associati proponevano ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha inquadrato le corporazioni dei piloti nell’organizzazione indiretta dell’amministrazione della navigazione, qualificandole come enti con personalità giuridica pubblica che gestiscono il servizio di pilotaggio iure proprio, richiamando le Sezioni Unite n. 7533 del 1986. Ha quindi esaminato il rapporto tra il pilota e la corporazione, escludendone la natura di lavoro subordinato, e ha ricostruito le attribuzioni del capo pilota, nominato dal capo del compartimento marittimo su designazione dell’assemblea, secondo quanto previsto dagli artt. 113 e 114 reg. nav. marittima. In particolare, ha valorizzato il tenore del quarto comma dell’art. 114, osservando che l’espressione “cura l’amministrazione” rivela il conferimento di un generale potere di ordinaria amministrazione dell’ente, non dissimile da quello riconosciuto agli amministratori di società. La Corte ha inoltre rilevato che nell’ambito delle corporazioni l’assemblea degli associati ha poteri limitati, essendo rimessi più incisivi poteri di controllo all’autorità marittima. Sulla base di tali premesse, ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che la stipula della polizza non esulava dalle attribuzioni del capo pilota e che la doglianza non si confrontava con l’ulteriore argomentazione della Corte di appello, secondo cui la polizza tutelava la corporazione anche dal rischio di coinvolgimento in complessi contenziosi legali. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, in quanto volto a censurare un’argomentazione ad abundantiam, improduttiva di effetti sul dispositivo, e infondato il terzo motivo, relativo alla dedotta nullità per mancanza di motivazione, alla luce del sindacato limitato al cd. minimo costituzionale, richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Ha infine dichiarato inammissibili il quarto, il quinto e il sesto motivo, sia perché tesi a una rivalutazione dei fatti riservata al giudice di merito, sia perché, essendovi due autonome rationes decidendi, la definitività della ratio non utilmente impugnata osta all’esame delle questioni residue.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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