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Omicidio stradale: revoca della patente solo per le ipotesi aggravate ex artt. 589-bis, commi 2 e 3, cod. pen. (Cass. pen. Sez. IV n. 5431/2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio stradale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, l’automatismo sanzionatorio della revoca della patente di guida, previsto dall’art. 222, comma 2, C.d.S., opera esclusivamente per le ipotesi aggravate di cui all’art. 589-bis, commi 2 e 3, cod. pen., e non anche per quella di cui al comma 4 della medesima disposizione. L’applicazione della sanzione amministrativa accessoria in sede di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. è sempre obbligatoria, anche se non oggetto di accordo tra le parti, e la relativa statuizione è autonomamente impugnabile per vizi di legittimità, non essendo soggetta ai limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Arezzo, con sentenza del 24 giugno 2025, aveva applicato all’imputato, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di due anni di reclusione per il reato di omicidio stradale aggravato, contestato ai sensi dell’art. 589-bis, commi 1 e 4, cod. pen., disponendo altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge con riferimento alla sanzione accessoria. Secondo l’ufficio requirente, essendo stata applicata una circostanza aggravante, avrebbe dovuto trovare applicazione l’automatismo della revoca della patente, ex art. 222, comma 2, C.d.S., in luogo della sospensione disposta dal giudice di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha premesso che, nella sentenza di applicazione della pena, il giudice è sempre tenuto ad applicare le sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto al reato, anche se non sono state oggetto di accordo tra le parti. Tale tema, estraneo all’accordo, richiede una valutazione d’ufficio e la relativa statuizione è autonomamente impugnabile per vizi di legittimità, senza incorrere nei limiti posti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Nel merito, la Corte ha ritenuto infondato il ricorso, richiamando l’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 88/2019. Tale pronuncia ha rimesso alla discrezionalità del giudice la scelta della misura accessoria per le ipotesi di omicidio stradale non rientranti in quelle specificamente indicate dal legislatore.

L’automatismo sanzionatorio della revoca della patente, pertanto, residua esclusivamente per le ipotesi aggravate di cui al secondo comma dell’art. 589-bis cod. pen. — ossia la guida in stato di ebbrezza alcolica con soglia superiore a 1,5 g/l o la guida in stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti — e per quella di cui al terzo comma, limitatamente alla guida di autoarticolati o al trasporto professionale di cose e persone, in stato di ebbrezza con superamento della soglia di 0,80 g/l.

Nel caso di specie, la contestazione riguardava l’ipotesi di cui all’art. 589-bis, comma 4, cod. pen., ossia la guida in stato di ebbrezza con valore superiore a 0,80 g/l, in assenza delle condizioni previste dal terzo comma. Tale condotta è sottratta all’automatismo sanzionatorio e rientra nella previsione del dictum della Corte costituzionale, che rimette la scelta alla discrezionalità del giudice di merito, la cui valutazione è risultata congrua e non specificamente censurata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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