Revoca patente per omicidio stradale aggravato: alternativa non ammessa (Cass. pen. n. 5497 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. qualora si deduca l’erronea o omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria. La scelta tra revoca e sospensione della patente di guida, resa possibile dalla sentenza Corte cost. n. 88 del 2019 in relazione all’art. 222, comma 2, quarto periodo, d.lgs. n. 285/1992, non è sindacabile in cassazione quando, per la presenza delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 589-bis, comma 2, e 590-bis, comma 3, cod. pen., la revoca costituisce l’unico esito possibile.
Il Fatto
Il ricorrente aveva definito la propria posizione processuale con rito di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime. Il Tribunale di Termini Imerese, nel ratificare l’accordo, aveva disposto la revoca della patente di guida. Il ricorrente censurava tale statuizione, ritenendo che la revoca fosse stata disposta automaticamente, in violazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale che avrebbero imposto una valutazione discrezionale in ordine all’applicabilità della misura alternativa della sospensione della patente.
La Motivazione della Corte
La settima sezione penale ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso, conformandosi all’orientamento delle Sezioni Unite n. 21369 del 2019, secondo cui la sentenza di patteggiamento è impugnabile per cassazione ove si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di una sanzione amministrativa, quale è la revoca della patente.
Nel merito, la Corte ha qualificato il motivo come manifestamente infondato. La Consulta, con la sentenza n. 88 del 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, d.lgs. n. 285/1992 nella parte in cui non consentiva al giudice di disporre, in alternativa alla revoca, la sospensione della patente. Tale declaratoria di illegittimità, tuttavia, non ha efficacia incondizionata: la possibilità di optare per la misura più favorevole sussiste solo quando non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti.
Nel caso di specie, come emergeva dalle stesse imputazioni, tali aggravanti risultavano contestate. Il Tribunale di Termini Imerese non godeva quindi di alcun margine di discrezionalità, essendo la revoca della patente l’unica sanzione applicabile. La disposizione impugnata è pertanto apparsa alla Corte del tutto corretta e conforme alla legge.
Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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