Intestazione fittizia di beni e travisamento della prova nella doppia conforme (Cass. pen. n. 15859 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur evocando vizi di violazione di legge e di motivazione, si risolva in una mera rilettura alternativa del compendio probatorio, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. In caso di doppia conforme, il vizio di travisamento della prova è deducibile in sede di legittimità solo quando il giudice di appello abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento di macroscopica evidenza, tale da rendere inequivocabile la non corrispondenza delle motivazioni rispetto al compendio probatorio acquisito.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti, che aveva condannato il ricorrente per il delitto di intestazione fittizia di beni, commesso in relazione a due autovetture. L’imputato, titolare di un autosalone, aveva curato le intestazioni fittizie dei veicoli nell’interesse di due clienti, già destinatari di misure di prevenzione e gravati da precedenti penali.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza dell’elemento soggettivo e la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamentando l’errata interpretazione di una conversazione intercettata e l’omessa valutazione di alcune deposizioni testimoniali.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto reiterativo delle doglianze già proposte in appello, generico e aspecifico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata e risolvendosi in una proposta rilettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità.
Richiamando il diritto vivente, la Corte ha ribadito che è preclusa al giudice di legittimità una nuova valutazione delle risultanze probatorie da contrapporre a quella del giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 26455 del 2022; Sez. 2, n. 9106 del 2021; Sez. 3, n. 18521 del 2018).
Con specifico riguardo al travisamento della prova, la Corte ha evidenziato che, in caso di doppia conforme, il vizio è deducibile solo nei limitati casi in cui il giudice di appello abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento di macroscopica evidenza (cfr. Sez. 4, n. 4060 del 2013; Sez. 4, n. 44765 del 2013), ipotesi non ricorrenti nella specie.
La Corte ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata si era espressamente confrontata con le deduzioni difensive, indicando plurimi e convergenti elementi della consapevolezza, in capo all’imputato, della finalità illecita perseguita dai clienti, desumibili dal contenuto delle conversazioni intercettate e dal suo ruolo nella gestione delle pratiche di passaggio di proprietà.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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