Affidamento in prova: sindacato di legittimità e motivazione del diniego (Cass. pen. Sez. VII n. 33921 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, il diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale è espressione di un potere discrezionale del giudice di sorveglianza, il cui esercizio è sindacabile in cassazione nei soli limiti della violazione di legge e del vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. Il controllo di legittimità non può convertirsi in una nuova valutazione degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito. Sono pertanto inammissibili le censure che, pur formalmente denunciando omissioni o contraddittorietà, tendono in realtà a sollecitare una diversa ponderazione delle condizioni personali e sanitarie del condannato. La motivazione è congrua quando dà conto delle ragioni del rigetto e delle ulteriori condanne gravanti sul soggetto, senza incorrere in manifesta illogicità.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato l’istanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale presentata da un soggetto sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, in espiazione di una pena di anni tre, mesi undici e giorni dieci di reclusione, con fine pena fissato al 16.09.2028. Il diniego si fondava, tra l’altro, sulla necessità di prosecuzione della detenzione domiciliare, accordata in ragione di una grave patologia oncologica del condannato, e sul rilievo delle ulteriori condanne per rapina, armi, furto e sottrazione di cose sottoposte a sequestro.
Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi e deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 47, commi 2, 3 e 3-bis, 54 e 69-bis legge n. 354/1975 e all’art. 125 cod. proc. pen. La difesa ha inoltre depositato memoria, censurando la natura solo apparente dello schema motivazionale, l’omesso confronto con elementi decisivi e l’utilizzo delle condizioni di salute in chiave pregiudizievole.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente qualificato le censure come non consentite in sede di legittimità. Esse si risolvono in mere doglianze di fatto, prive di una specifica critica al complesso delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza impugnata.
Il giudice di sorveglianza, nell’esercizio del potere discrezionale di cui è titolare, ha motivato il rigetto in modo compiuto, non manifestamente illogico né contraddittorio. La Corte richiama sul punto il proprio orientamento, citando Sez. 1, n. 8712 del 08.02.2012, a conferma della latitudine del sindacato di legittimità sul diniego delle misure alternative.
Nel caso concreto il Tribunale ha sottolineato la necessità di prosecuzione della detenzione domiciliare, accordata proprio in ragione della patologia oncologica del condannato, richiamando altresì le ulteriori condanne — distinte da quelle in espiazione — per rapina, armi, furto e sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Tali elementi sono stati valorizzati come indici di persistente pericolosità sociale, ostativi all’accesso a un regime più favorevole.
La Corte ha quindi escluso le prospettate carenze motivazionali, ribadendo la congruità e la non contraddittorietà della decisione. Le doglianze difensive, lungi dal denunciare un reale difetto argomentativo, miravano a ottenere una rivalutazione nel merito degli elementi già vagliati, operazione preclusa al giudice di legittimità.
Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi ipotesi di esonero. La Corte ha infine disposto l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003 a tutela dei dati personali.
Nota della Redazione
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