Obbligo del giudice di rinvio di rinnovare il giudizio sui rilievi contestati (Cass. civ. n. 23516 del 02.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio, investito della decisione dopo la cassazione con rinvio, è tenuto a rinnovare il giudizio sui rilievi contestati, attenendosi ai principi di diritto enunciati dal giudice di legittimità, valutando specificamente, ciascuno e nel loro complesso, gli elementi offerti dall’Amministrazione finanziaria a sostegno della fittizietà dell’operazione. È affetto da motivazione apparente il provvedimento che si limiti ad un acritico riferimento alla pronuncia di primo grado, senza riprodurne il contenuto e senza evidenziare il fondamento della decisione alla luce delle statuizioni del giudice del rinvio. Grava sul contribuente l’onere della prova dei fatti che danno luogo a costi deducibili.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di accertamento per l’anno 2003, contestando la deducibilità di costi relativi ad una prestazione di consulenza resa da un soggetto dipendente di società estera partecipata, che secondo l’Ufficio dissimulava un indebito pagamento. La Commissione Tributaria Provinciale annullava l’atto impositivo e la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione.
Il primo ricorso per cassazione dell’Amministrazione veniva accolto con rinvio. Il giudice del rinvio annullava nuovamente l’avviso di accertamento, senza rinnovare il giudizio sui rilievi contestati. L’Ente impositore ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 62 del D.Lgs. n. 546/1992, nonché la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, primo comma, nn. 2 e 4, del D.Lgs. n. 546/1992.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, rilevando che il giudice del rinvio non aveva assolto al compito demandatogli. La pronuncia impugnata risultava basata, quasi per intero, su quattro rilievi non contestati nell’accertamento, attinenti a diverso anno d’imposta, senza rinnovare il giudizio sull’unico rilievo oggetto del contendere.
La Corte ha evidenziato che il giudice del rinvio, con la decisione di cui alla Cass. sez. V, 30.7.2014, n. 17301, aveva chiarito che la mera produzione della fattura da parte del contribuente fosse insufficiente a dimostrare la realtà dell’operazione, essendo necessario valutare gli elementi fattuali, considerati nel loro complesso, addotti dall’Ufficio, quali l’acquisizione del pacchetto azionario e la stipula di contratti “parasociali”.
La CTR, invece, si era limitata a richiamare acriticamente la pronuncia di primo grado, senza riprodurne neppure in sintesi il contenuto e senza valutare specificamente gli elementi offerti dall’Amministrazione finanziaria. Tale motivazione è stata qualificata come meramente apparente, in quanto priva del procedimento logico che avrebbe dovuto condurre alla decisione.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la decisione impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi enunciati, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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