Prova della simulazione assoluta e relativa della donazione (Cass. civ. Sez. II n. 11525 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di simulazione di contratti formali, la prova per testi e per presunzioni della simulazione assoluta è ammissibile in tutte le ipotesi contemplate dall’art. 2724 c.c., trattandosi di provare l’inesistenza del contratto apparente e non la sussistenza di un negozio diverso. Solo in caso di simulazione relativa, quando la domanda è proposta dalle parti o dagli eredi, la prova testimoniale è ammessa esclusivamente nell’ipotesi di perdita incolpevole del documento di cui al n. 3 dell’art. 2724 c.c., ovvero quando la prova è diretta a fare valere l’illiceità del negozio dissimulato; alcun limite opera, invece, quando la domanda è proposta da creditori o da terzi estranei al contratto. La simulazione dei negozi familiari attributivi di beni immobili può essere accertata anche in presenza del recepimento dell’accordo tra le condizioni della separazione omologata o del divorzio congiunto.
Il Fatto
La controversia trae origine da una donazione di beni immobili, della quale una delle parti assumeva la natura simulata. Il giudice di merito aveva rigettato la domanda volta all’accertamento della simulazione, ritenendo che la prova per testi o per presunzioni fosse ammissibile soltanto in caso di perdita incolpevole del documento contenente la controdichiarazione. La Corte d’appello di Venezia aveva confermato tale impostazione, escludendo la possibilità di dimostrare l’accordo simulatorio in assenza della dimostrazione della perdita del documento. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione, con contestuale ricorso incidentale della controparte in ordine alla regolazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha censurato la conclusione del giudice di merito, richiamando il costante insegnamento secondo cui, in materia di simulazione di contratti formali, la prova soggiace a limitazioni diverse a seconda che si versi in ipotesi di simulazione assoluta o relativa. Nel caso di simulazione assoluta, l’accordo simulatorio ha natura ricognitiva dell’inesistenza del contratto apparentemente stipulato e non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem ai sensi dell’art. 2725 c.c.; conseguentemente, la prova testimoniale è ammissibile in tutte le ipotesi di cui all’art. 2724 c.c., ovvero in presenza di un principio di prova per iscritto, nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta e nella perdita incolpevole del documento.
Per contro, nell’ipotesi di simulazione relativa, la prova per testi, essendo diretta a dimostrare l’esistenza del negozio dissimulato del quale quello apparente deve rivestire il requisito di forma, è ammessa soltanto nell’ipotesi di cui al n. 3 dell’art. 2724 c.c., quando il contraente ha senza colpa perduto il documento, ovvero quando la prova è diretta a fare valere l’illiceità del negozio. Il medesimo limite non opera, invece, per i creditori e i terzi, che, essendo estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi le controdichiarazioni scritte.
L’errore della Corte distrettuale è consistito nell’avere ritenuto indimostrata l’esistenza della simulazione in mancanza della dimostrazione della perdita incolpevole della controdichiarazione, senza considerare che, per la simulazione assoluta, la prova per testi e per presunzioni è ammissibile anche negli altri casi di cui all’art. 2724 c.c., trattandosi di provare l’inesistenza del contratto e non l’esistenza di un contratto diverso. La Corte ha, inoltre, precisato che la simulazione dei negozi familiari attributivi di beni immobili è accertabile anche in presenza del recepimento dell’accordo tra le condizioni della separazione omologata o del divorzio congiunto, atteso che la pronuncia giudiziale realizza un controllo esterno in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli.
Il primo motivo di ricorso è stato respinto, mentre il ricorso incidentale, concernente la compensazione delle spese, è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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