Divieto di nuovi documenti in appello e preclusioni istruttorie (Cass. civ. Sez. II n. 13219 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di nova sancito dall’art. 345 cod. proc. civ. per il giudizio di appello riguarda non solo le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le allegazioni in punto di fatto non eseguite in primo grado, poiché la loro ammissione in secondo grado trasformerebbe il giudizio di appello da revisio prioris instantiae in iudicium novum. Nel testo dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. introdotto dall’art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012, vige il divieto assoluto di produzione di nuovi documenti in appello, superabile solo ove il giudice accerti che il tempestivo deposito in primo grado non fu possibile per causa non imputabile alla parte, restando ininfluente l’indispensabilità del documento. Il rappresentato che agisca per la declaratoria di simulazione del negozio concluso dal rappresentante è terzo rispetto al contratto: l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo, onere non soddisfatto dalla dichiarazione contenuta nel rogito notarile.
Il Fatto
Il ricorrente, qualificatosi come rappresentato, aveva convenuto in giudizio il padre e la moglie di quest’ultimo, chiedendo la nullità della compravendita stipulata dal padre in sua rappresentanza in forza di procura speciale, avente ad oggetto la quota di un immobile. In via subordinata, aveva chiesto accertarsi la nullità della compravendita per simulazione dissimulante una donazione, stante la mancata prova del pagamento del prezzo, e l’annullamento dell’atto per conflitto di interessi del rappresentante, nonché la risoluzione per inadempimento. Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo ammissibile la documentazione prodotta solo in appello dagli appellati in quanto indispensabile ai fini della decisione sulla prova del pagamento del prezzo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, censurando la sentenza impugnata per avere applicato la nozione di indispensabilità prevista dalla formulazione dell’art. 345 cod. proc. civ. anteriore alla novella del 2012. Ha chiarito che, per le cause iniziate dopo l’entrata in vigore della riforma, il giudice di appello deve verificare esclusivamente se la produzione tardiva sia dipesa da causa non imputabile alla parte, mentre l’indispensabilità del documento è irrilevante. Ha inoltre precisato che la quietanza contenuta nel rogito non è sufficiente a provare l’effettivo pagamento del prezzo quando l’azione di simulazione è proposta dal terzo, come nel caso del rappresentato.
La Corte ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo per carenza di interesse, in quanto i documenti ivi menzionati non erano stati utilizzati ai fini della decisione, e ha accolto il quarto motivo, affermando che il divieto di nova riguarda anche le allegazioni di fatti nuovi. Il giudice del rinvio dovrà verificare se la produzione documentale degli appellati si sia limitata a provare fatti già compresi nei temi di indagine o se abbia introdotto fatti nuovi e incompatibili, come i pagamenti asseritamente eseguiti dopo l’instaurazione del giudizio.
Quanto al decimo motivo, la Corte lo ha rigettato, confermando che la predeterminazione del contenuto contrattuale e la specifica autorizzazione sono requisiti previsti dall’art. 1395 cod. civ. per il contratto con sé stesso, non rilevando ai fini dell’annullabilità ex art. 1394 cod. civ.. Il rapporto di coniugio costituisce solo un indizio del conflitto, che va verificato in concreto dal giudice di merito sulla base di elementi specifici, non indicati dal ricorrente.
In accoglimento parziale del ricorso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, la quale dovrà attenersi ai principi enunciati in materia di ammissibilità della produzione documentale e di allegazioni di fatti nuovi nel giudizio di gravame.
Nota della Redazione
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