La domanda di nullità comprende l’inefficacia e va interpretata senza formalismo (Cass. civ. Sez. II n. 25275 del 25.08.2023)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di nullità di un atto proposto in giudizio deve essere interpretata dal giudice nel suo contenuto sostanziale, dovendosi ritenere in essa virtualmente compresa la richiesta di declaratoria di inefficacia, che costituisce un minus rispetto alla nullità. Il giudice ha il potere-dovere di interpretare la domanda giudiziale secondo lo scopo dell’atto processuale, senza applicare i canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c. Il difetto o il superamento del potere rappresentativo costituisce questione rilevabile d’ufficio, congiuntamente alle allegazioni e all’istanza di tutela proposte dall’attore.
Il Fatto
Con accordo conciliativo stipulato dinanzi al Giudice di pace, uno dei comproprietari dichiarava di agire anche in nome e per conto dei fratelli, riconoscendo due terreni come affrancati da enfiteusi in favore di una società. Successivamente, la società rivendeva i terreni a un terzo. Gli attori, deducendo che il dichiarante aveva agito senza procura, domandavano la nullità dell’accordo conciliativo e della successiva compravendita. Il tribunale rigettava le domande per difetto di legittimazione attiva; la Corte di appello, pur riconoscendo la legittimazione di uno degli appellanti, confermava il rigetto qualificando la vicenda come mandato senza rappresentanza e dichiarando l’atto inefficace, non nullo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, censurando la mancata rilevazione d’ufficio della questione dell’inefficacia e il mancato esercizio del potere di interpretazione della domanda. Il giudice, investito di una domanda di nullità, deve cogliere l’intenzione sostanziale dell’attore che aspira a vedere rimossi gli effetti dell’atto: poiché l’atto nullo non produce effetti, la richiesta di nullità è logicamente congruente con l’intento di ottenere la declaratoria di inefficacia, che vi è virtualmente compresa come minus.
La Corte chiarisce che agli artt. 1362 ss. c.c. non si applicano all’interpretazione della domanda giudiziale, poiché nel processo non vi è una volontà negoziale da indagare, ma uno scopo dell’atto processuale ex art. 156 c.p.c. e requisiti di forma-contenuto legislativamente previsti. L’evoluzione giurisprudenziale ha segnato il progressivo abbandono dell’orientamento che applicava i canoni di ermeneutica contrattuale alla domanda (cfr. Cass. 24480/2020), con apertura a un sindacato diretto della Corte di cassazione sull’interpretazione operata dal giudice di merito ove sia censurata la violazione dell’art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. 11103/2020).
Gli scopi dell’atto processuale sono essenzialmente due: consentire al convenuto un’adeguata difesa e consentire al giudice di pronunciarsi nel merito del diritto fatto valere. Rigettare la domanda perché l’attore non ha domandato formalmente l’inefficacia equivale a negare la tutela giurisdizionale, oltre a contrastare con l’orientamento per cui il difetto del potere rappresentativo è questione rilevabile d’ufficio (così Cass. Sezioni Unite n. 11377 del 2015).
È accolto anche il terzo motivo: la Corte di appello ha erroneamente ritenuto consolidato l’effetto traslativo della quota dell’eredità di uno dei fratelli, poiché l’appellante aveva impugnato la sentenza sia in proprio sia nella qualità di erede del fratello deceduto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
Nota della Redazione
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