Ratifica del falsus procurator e autonoma domanda di fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 30696 del 29.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La costituzione in giudizio, nel corso del procedimento prefallimentare, del creditore istante, già mandante del soggetto che ha agito quale falsus procurator, integra un atto di ratifica ex art. 1399 cod. civ. dell’operato del mandatario apparente e, al contempo, una autonoma domanda di fallimento ai sensi dell’art. 6 l. fall., idonea a incardinare validamente il processo. Ne consegue che il termine assegnato dal giudice, ai sensi dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., direttamente al creditore costituitosi in giudizio per regolarizzare la propria costituzione costituisce, per quest’ultimo, un primo termine di sanatoria, legittimamente concesso anche quando un precedente termine sia già stato assegnato al falsus procurator per sanare il difetto di rappresentanza processuale e sia decorso infruttuosamente. La natura perentoria del termine ex art. 182 cod. proc. civ. non preclude, infatti, l’assegnazione di un nuovo termine al rappresentato che si costituisca validamente, versando questi in una posizione processuale autonoma rispetto al soggetto che aveva agito senza poteri.
Il Fatto
Una società aveva proposto reclamo, ai sensi dell’art. 18 l. fall., avverso la sentenza che ne aveva dichiarato il fallimento, deducendo, tra i vari motivi, il difetto di legittimazione del creditore istante. Il giudice del reclamo accoglieva l’impugnazione, ritenendo che la mancata sanatoria, nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ., del difetto di rappresentanza processuale del falsus procurator avesse determinato la nullità dell’istanza di fallimento e, conseguentemente, di tutti gli atti successivi, inclusa la sentenza di fallimento. Avverso tale decisione il creditore proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto i motivi di ricorso concernenti la violazione degli artt. 77, 182 e 105 cod. proc. civ., ritenendo erronea la ricostruzione operata dalla Corte territoriale. Il difetto di rappresentanza processuale del soggetto che ha agito in nome e per conto del creditore non determina, infatti, la nullità insanabile dell’iniziativa giudiziale. La costituzione in giudizio del titolare del diritto di credito, già mandante del falsus procurator, ha prodotto un duplice effetto: da un lato, ha integrato la ratifica dell’operato del mandatario apparente ex art. 1399 cod. civ.; dall’altro, ha rappresentato una autonoma domanda di fallimento presentata dal soggetto legittimato, idonea a fondare validamente il procedimento prefallimentare.
La Corte ha precisato che la circostanza che il primo termine ex art. 182 cod. proc. civ., assegnato al falsus procurator, fosse decorso infruttuosamente non impediva l’assegnazione di un nuovo termine al creditore costituitosi in giudizio. Tale termine costituisce, per il rappresentato, un primo termine di sanatoria, in quanto egli non aveva mai avuto prima la possibilità di regolarizzare la propria posizione processuale. La perentorietà del termine previsto dall’art. 182 cod. proc. civ. opera, infatti, con riferimento alla singola parte che ne è destinataria, e non può essere opposta a un soggetto che si costituisce successivamente e che, in quanto tale, ha diritto a un autonomo termine per la sanatoria.
La Suprema Corte ha, altresì, dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione del principio di sinteticità degli atti processuali, rilevando che la mera lunghezza di un atto di impugnazione non ne determina l’inammissibilità, salvo che pregiudichi l’intelligibilità delle questioni dedotte.
La sentenza impugnata è stata, quindi, cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per l’esame dei motivi di reclamo dichiarati assorbiti dal giudice di secondo grado.
Nota della Redazione
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