Pluralità di statuizioni impedisce il regolamento necessario di competenza (Cass. civ. n. 24958 del 17.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Qualunque sentenza che decida esclusivamente sulla competenza deve essere impugnata con il regolamento necessario di competenza, anche se il giudice abbia esaminato questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, purché l’estensione della decisione alle stesse sia strumentale alla soluzione della questione di competenza e non abbia, al contrario, autonomia rispetto ad essa. In tale ultima ipotesi, la risoluzione di dette questioni appartiene al merito, con conseguente impugnazione mediante i mezzi ordinari. La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande assorbite, essendo tenuta soltanto a riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione per evitare la presunzione di rinunzia di cui all’art. 346 cod. proc. civ..
Il Fatto
Il Tribunale di Teramo aveva ingiunto a una società di corrispondere alcune somme a favore di due società. Dichiarato il fallimento di una di esse, la curatela era intervenuta nei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi. Il Tribunale, riunite le opposizioni, aveva ritenuto prodromica la questione dell’opponibilità alla curatela di una cessione di credito e, considerata operante la vis attractiva del tribunale fallimentare, aveva revocato i decreti ingiuntivi. La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile sia l’appello principale della curatela, ritenendo necessario il regolamento di competenza, sia l’appello incidentale, per la tardiva proposizione di una domanda risarcitoria. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la curatela, cui hanno resistito le controparti, una delle quali ha spiegato ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, ravvisando l’errore della Corte distrettuale nell’aver qualificato come esclusiva pronuncia sulla competenza la sentenza di primo grado. Il Tribunale, infatti, aveva deciso anche una questione di legittimazione processuale di una delle parti, sanata per effetto della costituzione del soggetto dotato dell’effettiva rappresentanza, questione del tutto autonoma e priva di attinenza con la competenza. La presenza di una decisione sul merito che accompagna la statuizione sulla competenza impone, ai sensi dell’art. 43, comma 1, cod. proc. civ., l’utilizzo dei mezzi ordinari di impugnazione, come correttamente fatto dalla curatela.
La Corte ha poi escluso che il principio dell’apparenza potesse condurre a diversa soluzione, non risultando dalla sentenza di primo grado alcun indice sintomatico di una pronuncia di incompetenza. Ha quindi accolto anche il primo motivo del ricorso incidentale, affermando che la domanda riconvenzionale dichiarata assorbita dal primo giudice doveva essere semplicemente riproposta in appello, senza necessità di appello incidentale e senza osservare i termini di cui agli artt. 359 e 166 cod. proc. civ.. La Corte ha richiamato i precedenti delle Sezioni Unite n. 13195/2018 e Sezioni Unite n. 7940/2019, oltre a Cass. n. 33649/2023, precisando che la riproposizione deve avvenire con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza.
In accoglimento dei motivi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, dichiarando assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale e rinviando alla Corte d’appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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