Ripetizione di indebito oggettivo contro il falsus procurator e onere della prova (Cass. civ. n. 9679 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto concluso dal falsus procurator è inefficace nei confronti del rappresentato che non intenda ratificarlo. In tal caso, la prestazione eseguita dal terzo contraente in virtù del negozio inefficace è soggetta a ripetizione di indebito oggettivo nei confronti del rappresentante senza poteri, quale soggetto che ha materialmente ricevuto la somma, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. L’azione di ripetizione non coincide con l’azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 1398 cod. civ., esperibile per il risarcimento del danno. Grava sulla parte che eccepisce di aver agito quale rappresentante l’onere di provare l’effettivo conferimento del potere rappresentativo, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa restitutoria ex art. 2697 cod. civ.
Il Fatto
L’acquirente di piante di ulivo conveniva in giudizio il venditore per ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo corrisposto, pari a euro 3.200,00, per la mancata consegna dei beni. Il convenuto, rimasto contumace in primo grado, veniva condannato. In appello, il venditore eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di aver agito quale delegato del proprietario del fondo, unica parte legittimata alla ripetizione. Il Tribunale rigettava l’appello, condannando l’appellante anche ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Avverso tale sentenza il soccombente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi quattro motivi, concernenti la dedotta violazione degli artt. 81 e 345 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame circa la tardività della produzione documentale. Osserva che la contestazione della titolarità passiva del rapporto, sollevata dall’appellante, ha natura di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio. Nessun mutamento della domanda si è realizzato, poiché la pretesa è rimasta riconducibile alla ripetizione di indebito oggettivo, conseguente alla inefficacia del contratto per il dedotto inadempimento dell’alienante e per la mancanza del potere rappresentativo.
La Corte chiarisce che, quando il dominus esclude ogni volontà di ratifica, l’inefficacia del negozio concluso dal falsus procurator diviene definitiva. La prestazione eseguita dal terzo è soggetta a ripetizione nei confronti di chi nulla doveva ricevere, configurandosi un’ipotesi di indebito oggettivo e non soggettivo ex art. 2036 cod. civ. L’azione di ripetizione, fondata sull’art. 2033 cod. civ., è distinta dall’azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 1398 cod. civ., che presuppone la colpa del terzo contraente.
Sull’onere probatorio, la Suprema Corte afferma un principio di asimmetria: quando il terzo agisce contro il rappresentato, deve provare l’esistenza dei poteri del suo asserto rappresentante; quando invece agisce contro il contraente che ha speso il nome di un terzo, è quest’ultimo, che eccepisce la propria qualità di rappresentante, a dover dimostrare l’effettivo conferimento del potere. Tale prova costituisce fatto impeditivo della pretesa restitutoria. Nel caso di specie, il contratto richiamava una mera delega o autorizzazione, senza alcuna contemplatio domini, sicché la stipulazione avrebbe integrato al più un’ipotesi di mandato senza rappresentanza ex art. 1705, primo comma, cod. civ. La produzione documentale tardiva, inoltre, non ha avuto peso dirimente, essendo stata valorizzata solo in via rafforzativa.
Quanto al quinto e sesto motivo, la Corte li dichiara inammissibili. L’accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. rientra nei compiti del giudice di merito, ove adeguatamente motivato. Nella specie, il Tribunale ha dato contezza della colpa grave, valorizzando la manifesta infondatezza delle contestazioni, la loro genericità e il rifiuto della proposta conciliativa. La liquidazione equitativa, priva di limiti quantitativi, è insindacabile in sede di legittimità se ancorata a criteri di ragionevolezza, come avvenuto nel caso del doppio delle spese liquidate.
Il ricorso è pertanto rigettato, con declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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