Cessazione della materia del contendere e sanzione per gioco online illegittima (Cass. civ. n. 14497 del 16.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere in sede di legittimità, determinata dall’annullamento del provvedimento impugnato da parte dell’amministrazione, non comporta l’inammissibilità del ricorso ma la rimozione delle sentenze di merito, divenute prive di attualità, e impone comunque l’esame dei motivi di ricorso alla stregua del principio della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese. La sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, integra gli estremi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso non sussistono i presupposti per il pagamento del cd. doppio contributo unificato.

Il Fatto

Il legale rappresentante di un circolo privato proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli gli aveva comminato la sanzione amministrativa di 20.000 euro per la violazione dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012. La contestazione riguardava la messa a disposizione dei clienti, presso il circolo, di personal computer che consentivano l’accesso alle piattaforme di gioco online di concessionari privi di titolo concessorio.

Sia il Tribunale che la Corte d’appello rigettavano l’opposizione, ritenendo la condotta sanzionabile e manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari veniva proposto ricorso per cassazione, fondato su tre motivi, tra cui la violazione di norme costituzionali e comunitarie.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, rilevato che l’Agenzia aveva annullato l’ordinanza-ingiunzione nelle more del giudizio, ha esaminato prioritariamente l’istanza di cessazione della materia del contendere. Ha quindi affermato il principio per cui la cessazione della materia del contendere, verificatasi in sede di impugnazione, non determina l’inammissibilità del ricorso, ma la rimozione delle sentenze di merito non più attuali, imponendo comunque lo scrutinio dei motivi al fine dell’accertamento della soccombenza virtuale per la regolazione delle spese.

Quanto al merito, la Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso, connessi tra loro. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2025, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012 e dell’art. 1, comma 923, legge n. 208/2015 nella parte in cui prevedono la sanzione amministrativa di 20.000 euro. La Consulta ha ritenuto il precetto eccessivamente inclusivo, sanzionando indistintamente condotte con diverso grado di offensività, e sproporzionato rispetto al fine di tutela della salute e di contrasto alla ludopatia, sacrificando in modo irragionevole la libertà di impresa.

La Cassazione ha preso atto del venir meno della norma incriminatrice e di quella sanzionatoria con effetto ex tunc, affermando la fondatezza dei motivi di ricorso ai soli fini della soccombenza virtuale. Tuttavia, considerando che la dichiarazione di illegittimità è intervenuta dopo la proposizione del ricorso, ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, venendo meno la condanna alle spese dei giudizi di merito a seguito della rimozione delle relative sentenze. Ha infine escluso l’applicazione del doppio contributo unificato, non sussistendone i presupposti in caso di inammissibilità sopravvenuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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