Il condono tombale non blocca il rimborso dell’IRAP versata senza autonoma organizzazione (Cass. civ. Sez. V n. 2220 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono fiscale, l’adesione alla definizione automatica, in relazione a determinati debiti tributari ai sensi della l. n. 289 del 2002, non osta all’accoglimento delle domande di rimborso fondate sui crediti tributari sorti nel medesimo periodo e per tributi oggetto di condono. (Rv. 677775-01)

Il Fatto

Una medica convenzionata aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998-2000, sostenendo di non svolgere un’attività autonomamente organizzata e quindi di non essere soggetta all’imposta. L’Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso e la contribuente aveva impugnato il diniego davanti alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, che le aveva dato ragione.

In appello l’Agenzia aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso originario: la contribuente aveva aderito al condono fiscale della legge n. 289 del 2002 e, secondo l’Ufficio, ciò le precludeva ogni richiesta di rimborso. La contribuente replicava che la domanda di condono allegata dall’Ufficio riguardava le annualità 2001 e 2002, diverse da quelle oggetto della richiesta. La Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l’appello, richiamando il principio secondo cui il condono non opera sui crediti che il contribuente vanta verso il fisco e confermando, nel merito, l’assenza del presupposto dell’autonoma organizzazione, dato che la professionista si avvaleva di un solo collaboratore part-time.

L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 9 della legge n. 289 del 2002: per effetto del cosiddetto condono tombale la dichiarazione dei redditi si sarebbe cristallizzata e ogni rimborso per le annualità definite sarebbe precluso, anche quello fondato sull’asserita inapplicabilità dell’imposta. La contribuente non si è difesa in sede di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte dà atto dell’esistenza di un orientamento più risalente (Cass. n. 4566/2015, n. 1967/2012, n. 3682/2007) secondo cui la domanda di condono preclude al contribuente ogni rimborso per le annualità definite, anche in caso di asserito difetto del presupposto, perché il condono costituirebbe una definizione “transattiva” della controversia con azzeramento delle reciproche pretese.

Ritiene però che la questione vada decisa alla luce della giurisprudenza più recente, formatasi sulla scia delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 16692/2017): il condono tombale, avendo come scopo il recupero di risorse e la riduzione del contenzioso e non l’accertamento dell’imponibile, elide in tutto o in parte il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente può vantare verso il fisco, i quali restano soggetti all’eventuale contestazione dell’Ufficio. Il condono, precisa la Corte richiamando anche Cass. Sez. Un. n. 1518/2016, non è un regime fiscale sostitutivo, né una transazione o una novazione, perché manca l’origine bilaterale tipica della materia contrattuale: riguarda logicamente i debiti e non i crediti. Nello stesso senso la Corte costituzionale (sent. n. 340/2005) aveva già affermato che il condono non impone al contribuente la rinuncia al credito e non impedisce all’erario di accogliere le richieste di rimborso fondate.

Viene quindi ribadito il principio di Cass. n. 20829/2020: l’adesione alla definizione automatica per determinati debiti tributari non osta all’accoglimento delle domande di rimborso fondate su crediti sorti nel medesimo periodo e per tributi oggetto di condono. La CTR, respingendo l’eccezione dell’Agenzia sui crediti IRAP maturati negli anni condonati (circostanza peraltro contestata dalla contribuente), ha applicato correttamente questo principio.

Il ricorso è rigettato. Nulla sulle spese, perché la contribuente è rimasta intimata. Non si applica il raddoppio del contributo unificato, essendo soccombente un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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