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Il committente non può chiedere i danni al fornitore dell’appaltatore per la fornitura sbagliata (Cass. civ. Sez. II n. 3855 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto, l’inesatto adempimento del fornitore dell’appaltatore non è di per sé di per sé fonte di una responsabilità aquiliana verso il committente per lesione del suo diritto di credito verso l’appaltatore, non determinando l’impossibilità assoluta della prestazione di quest’ultimo. (Rv. 677447-01)

Il Fatto

Una società committente aveva affidato in appalto la realizzazione degli impianti di due sale prova motori. Il gruppo frigorifero destinato all’impianto era stato fornito all’appaltatrice da un’altra società. Lamentando l’errata fornitura, la committente aveva chiesto, tra l’altro, la condanna della fornitrice al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2043 c.c.

La Corte d’appello di Venezia ha respinto l’appello incidentale della committente su questo punto: il rapporto andava ricondotto al contratto di appalto tra committente e appaltatrice, e a carico della fornitrice non risultavano condotte colpose diverse dal cattivo adempimento del contratto di fornitura concluso con l’appaltatrice, sicché non vi erano i presupposti della responsabilità aquiliana. La committente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; la fornitrice ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo e il quinto motivo, che denunciano la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, sono infondati. La Corte d’appello ha motivato per relationem, richiamando gli argomenti già svolti per respingere l’appello principale del direttore dei lavori, e ciò soddisfa l’art. 132 n. 4 c.p.c. quando consente di comprendere la fattispecie e l’autonomia del processo deliberativo (Cass. n. 17403/2018). Il rilievo sul difetto di allegazione di un fatto illecito valeva anche per la committente: il richiamo agli artt. 1669 e 2043 c.c. non basta, da solo, a individuare una condotta illecita e le sue conseguenze. La sentenza, inoltre, ha affermato espressamente che nell’attività della fornitrice non era ravvisabile alcun profilo colposo diverso dall’inesatto adempimento verso l’appaltatrice: una motivazione che supera il minimo costituzionale (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).

Il secondo motivo, che lamenta la violazione dell’art. 2043 c.c., è infondato. La sentenza si è conformata all’orientamento secondo cui, quando il danno lamentato dal committente consiste nel cattivo adempimento dell’appalto, la responsabilità di subappaltatori e fornitori resta confinata nell’ambito contrattuale con l’appaltatore, salvo che sia allegato un fatto illecito ex art. 2043 c.c. e un danno distinti da quelli che si pongono sul piano dell’inadempimento (Cass. n. 32935/2024; n. 21719/2019; n. 16917/2011). I precedenti sulla lesione del credito da parte del terzo non sono pertinenti: qui il committente fa valere il proprio interesse positivo all’esatto adempimento del contratto di appalto, senza individuare un fatto colposo del terzo. Diversi sono i casi in cui si agisce per la conservazione del patrimonio contro la condotta dannosa di un terzo, come nell’esempio dell’automobilista che ha causato la morte di un dipendente: lì l’atto illecito del terzo ha determinato l’assoluta impossibilità della prestazione dovuta dal debitore, situazione non sovrapponibile al caso in esame.

Il terzo e il quarto motivo, con cui si denuncia l’omessa pronuncia sui fatti costitutivi della domanda risarcitoria, sono inammissibili: la sentenza ha rigettato la domanda ex art. 2043 c.c., e le censure si risolvono nella richiesta di un nuovo accertamento di fatto sulle caratteristiche del macchinario e sulla conoscenza, da parte del fornitore, della funzione cui era destinato, sindacato riservato al giudice di merito e proponibile in cassazione solo nei limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c.

Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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