Postergazione del finanziamento del socio: necessaria verifica dello squilibrio al momento della richiesta di rimborso (Cass. civ. Sez. 1 n. 5582 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La postergazione del rimborso del finanziamento del socio, ai sensi dell’art. 2467 cod. civ., integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione, che opera sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria della società. Tale situazione deve essere accertata non solo al momento della concessione del finanziamento, ma anche al momento della richiesta di rimborso, potendo lo squilibrio essere originario o sopravvenuto. La nozione di finanziamento comprende ogni forma, inclusa la fideiussione prestata dal socio. Il giudice del merito, nell’accertare l’onere probatorio, deve valutare tutti gli elementi idonei a dimostrare lo squilibrio, applicando il principio di continuità dei bilanci, che impone di motivare l’eventuale risoluzione delle cause di uno squilibrio accertato in un esercizio precedente.
Il Fatto
La società aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dal socio, il quale agiva per la restituzione di una somma da lui versata a una banca quale fideiussore di un debito della società stessa. La società eccepiva la postergazione del credito del socio ai sensi dell’art. 2467 cod. civ., sostenendo che il finanziamento fosse stato concesso in un momento di crisi economica. Il Tribunale e la Corte d’appello rigettavano l’opposizione e il gravame, ritenendo non provata la condizione di difficoltà economica al momento del finanziamento nell’anno 2008. La società ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, relativo alla motivazione apparente, ritenendo la sentenza impugnata adeguatamente motivata sulla ratio decidendi.
Ha invece accolto il secondo, terzo e quarto motivo, dichiarandoli congiuntamente esaminabili. Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha ribadito che la fideiussione prestata dal socio in favore della società rientra nella nozione di finanziamento ai sensi dell’art. 2467 cod. civ., che ricomprende i finanziamenti effettuati “in qualsiasi forma”.
Sul piano sostanziale, la Corte ha affermato che la postergazione integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione. L’accertamento richiesto al giudice di merito non può limitarsi al momento in cui il finanziamento è concesso, ma deve estendersi anche al momento della richiesta di rimborso, considerando sia lo squilibrio originario che quello sopravvenuto. Al socio spetta il rimborso solo quando la situazione di difficoltà economico-finanziaria sia stata superata.
La Corte ha quindi censurato la sentenza impugnata per aver parcellizzato gli elementi probatori, omettendo di considerare la “mancanza momentanea di liquidità” quale indice di crisi e di raccordare tale dato con la precedente sentenza tra le stesse parti, che aveva accertato lo stato di crisi per l’anno 2007. In tal senso, la Corte ha richiamato il principio di continuità dei bilanci, in base al quale il bilancio di un esercizio deriva dai dati di chiusura del precedente. Ne consegue che, per escludere la rilevanza di uno squilibrio accertato in un esercizio, il giudice deve verificare e motivare l’avvenuta risoluzione delle cause di tale squilibrio nell’esercizio successivo.
La Corte ha, infine, rilevato l’omesso esame di fatti e prove decisive dedotti dalla società per dimostrare la persistenza dello squilibrio anche al momento della richiesta di rimborso. La sentenza è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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