Revoca del nulla osta al lavoro subordinato annullata in sede cautelare per omessa istruttoria (TAR Puglia n. 341 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede cautelare, l’ordinanza che accoglie l’istanza di sospensione di un provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato impone all’amministrazione l’onere di depositare gli atti del procedimento e di fornire una sintetica relazione di chiarimenti, ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 63, comma 1, cod. proc. amm., laddove le ragioni poste a fondamento dell’atto impugnato risultino contraddette dalla documentazione prodotta dal ricorrente e l’amministrazione non abbia assunto una specifica posizione sul punto. In tali evenienze, l’accoglimento dell’istanza cautelare è giustificato dalla dedotta contraddittorietà tra atti non contestata dall’amministrazione costituita, dovendosi consentire un maggiore approfondimento istruttorio ai fini del riesame.

Il Fatto

La società ricorrente e il lavoratore extra-UE impugnavano, chiedendone la sospensione, il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 3.9.2025, adottato dall’U.T.G. Prefettura di Foggia in data 13.4.2026. Il provvedimento gravato risultava fondato su due motivi: la mancata allegazione del DURC e della richiesta asseverazione, nonché la carente allegazione di copia della patente di guida del lavoratore. Avverso tale determinazione veniva proposto ricorso, con contestuale domanda cautelare, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che i documenti la cui mancata allegazione costituiva il fondamento del provvedimento di revoca risultavano, in realtà, essere stati prodotti a seguito del preavviso di diniego e della successiva interlocuzione intercorsa con l’amministrazione. Tale circostanza emergeva dagli atti prodotti dalla parte ricorrente, senza che l’amministrazione, pur costituita in giudizio, avesse depositato gli atti ai sensi dell’art. 46 cod. proc. amm. né assunto una specifica posizione sul punto.

Ritenuta la sussistenza del periculum, connaturato agli effetti pregiudizievoli della revoca del nulla osta, il Tribunale ha considerato che le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato consentissero l’accoglimento della domanda cautelare. Al contempo, è stata rilevata la necessità di disporre incombenti istruttori, ai sensi dell’art. 65, comma 3, cod. proc. amm., al fine del decidere.

Pertanto, è stato ordinato all’amministrazione di depositare il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento, nonché di produrre una sintetica relazione di chiarimenti circa la posizione del cittadino extra-UE, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. Nelle more, è stata disposta la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, in considerazione della dedotta contraddittorietà tra atti non contestata dall’amministrazione, anche al fine del riesame.

La trattazione del merito del ricorso è stata fissata per l’udienza pubblica del 23 giugno 2027, con compensazione delle spese della fase cautelare per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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