TFS militare con sei scatti anche per cessazione a domanda (TAR Puglia n. 913 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla l. n. 472/1987, richiamato dall’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, spetta al personale militare cessato dal servizio a domanda anche ai fini della riliquidazione del trattamento di fine servizio, dovendosi escludere che il beneficio operi solo per la base pensionabile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti di età e anzianità previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale, costituendo un mero onere che incide sulla tempistica della cessazione e non sulla spettanza del beneficio stesso.
Il Fatto
Un brigadiere capo della Guardia di Finanza, cessato dal servizio a domanda dopo aver maturato i requisiti di età e anzianità contributiva, chiedeva al giudice amministrativo l’accertamento del proprio diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio, con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dalla richiamata disciplina, e la conseguente condanna dell’INPS a provvedere alla riliquidazione della buonuscita.
Nel giudizio si costituivano il Ministero dell’Economia e delle Finanze, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, e l’INPS, che contestava la fondatezza della pretesa, sostenendo che il beneficio spetterebbe solo in caso di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, e comunque solo a fronte di domanda presentata entro il termine indicato dalla norma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, estromettendolo dal giudizio, trattandosi di controversia attinente esclusivamente alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, attività rimessa in via esclusiva all’Istituto previdenziale.
Quanto all’eccezione di decadenza, il TAR ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il termine del 30 giugno non è perentorio né ad esso è ricollegato alcun effetto decadenziale. Il rinvio alle condizioni di età e anzianità allude allo status soggettivo dell’interessato al momento della cessazione, non agli oneri procedimentali per l’acquisizione del beneficio; l’ambiguità della disposizione non consente di far discendere conseguenze decadenziali dal mancato rispetto del termine.
Nel merito, la domanda è stata accolta. L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 riconosce i sei scatti stipendiali al personale delle forze di polizia cessato per età, inabilità o decesso, estendendo il beneficio a quello collocato in quiescenza a domanda purché abbia compiuto 55 anni di età e 35 di servizio utile. L’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 ha confermato l’attribuzione ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria, senza introdurre distinzioni tra le diverse voci.
Richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato e dei giudici amministrativi territoriali, il TAR ha escluso che il beneficio operi solo per la base pensionabile, affermando il principio di uniformità del trattamento economico previdenziale e riconoscendo il diritto alla riliquidazione del TFS con l’inclusione degli scatti. Le spese sono state integralmente compensate, con rimborso del contributo unificato a carico dell’INPS.
Nota della Redazione
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