Correzione del voto di laurea illegittima senza verbale della seduta (TAR Sicilia n. 391 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La correzione del voto di laurea disposta in sede collegiale è illegittima quando manca il verbale della seduta di laurea e, dunque, la verbalizzazione dei voti espressi dai commissari e delle operazioni di calcolo. Il verbale è atto necessario e a fede privilegiata, unica prova della volontà del collegio: senza di esso l’errore di calcolo o materiale non è verificabile in via postuma. Le dichiarazioni rese dai commissari in una successiva riunione non possono sostituire o integrare il verbale mancante: la verbalizzazione non contestuale è ammessa solo se segue le attività entro un termine ragionevolmente breve, non certo dopo cinque mesi. Il ripristino del voto originario consegue all’annullamento dell’atto di correzione.

Il Fatto

Il ricorrente conseguiva la laurea magistrale con votazione finale di 110/110. Qualche giorno dopo veniva convocato dal Presidente della commissione, che gli prospettava un presunto errore di calcolo; in seguito l’interessato apprendeva online di avere conseguito 107/110, con data diversa da quella della seduta di laurea.

Chiedeva quindi l’accesso al verbale e agli atti di calcolo, ottenendo documentazione solo parziale. Proponeva ricorso introduttivo avverso il verbale e i giudizi della commissione, con domanda di accesso; sopravvenuta la correzione disposta dal solo Presidente, impugnava con motivi aggiunti il verbale collegiale che confermava il voto ridotto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che nessun verbale della seduta di laurea concernente il ricorrente è mai stato formato: la verbalizzazione elettronica richiamata dall’Ateneo non contiene i dati numerici indispensabili al calcolo, in particolare il voto di presentazione. Non risulta nemmeno formato il verbale datato posteriormente, né in quella data i commissari espressero giudizi.

Il ricorso introduttivo è quindi inammissibile quanto all’impugnazione di atti mai venuti ad esistenza, inammissibile per originaria carenza di interesse quanto alla nota del Presidente, priva di natura provvedimentale, e improcedibile per la restante parte, essendo la correzione unilaterale superata da quella collegiale.

Sul ricorso per motivi aggiunti, il TAR richiama la giurisprudenza sulla funzione certificativa del verbale: Cons. Stato, sez. V, n. 10889 del 2023, Cons. Stato, sez. II, n. 3544 del 2020, TAR Sicilia, Catania, n. 2568 del 2023, TAR Sicilia, Palermo, n. 1231 del 2023, TAR Puglia, Bari, n. 1658 del 2019. Il verbale è prova infungibile, non surrogabile da presunzioni né da dichiarazioni ex post dei commissari, le quali non hanno valore di prova legale.

Difettando la verbalizzazione dei voti e delle operazioni compiute nella seduta di laurea, non è possibile accertare l’errore materiale asseritamente commesso: la correzione presuppone un’inesattezza emergente dal contesto documentale, qui assente. La distanza di cinque mesi tra seduta e nuova riunione esclude la verbalizzazione non contestuale.

Il ricorso per motivi aggiunti è accolto e l’atto impugnato annullato, con ripristino del voto originario di 110/110. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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