Diritto alla riliquidazione del TFS con i sei scatti stipendiali per il militare cessato a domanda (TAR Puglia n. 910 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e previdenziale, previsto per la domanda di collocamento a riposo, non è perentorio e non determina alcuna decadenza dal beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, richiamato dall’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Il personale militare cessato dal servizio a domanda, che abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile, ha diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con l’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo, in applicazione del principio di uniformità del trattamento economico previdenziale. La controversia relativa alla riliquidazione del trattamento di fine servizio attiene esclusivamente all’attività dell’ente previdenziale, con conseguente difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni statali intimate.
Il Fatto
Il ricorrente, già brigadiere capo dell’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio a domanda con decorrenza dal 1° gennaio 2020, all’età di 55 anni e con 43 anni di servizio effettivo, chiedeva l’accertamento del proprio diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio con l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale contestava la fondatezza della pretesa, sostenendo che il beneficio sarebbe riconoscibile solo in caso di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, ovvero con domanda presentata entro il 30 giugno dell’anno di compimento dei requisiti. Nel giudizio si costituivano anche il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni statali intimate, disponendone l’estromissione dal giudizio, trattandosi di controversia attinente esclusivamente alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, attività rimessa all’ente previdenziale.
Quanto all’eccepita decadenza, il TAR ha escluso che il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti possa qualificarsi come perentorio, richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il rinvio alle condizioni che devono sussistere al momento della cessazione allude allo status soggettivo dell’interessato piuttosto che agli oneri procedimentali. Il mancato rispetto del termine non determina alcuna conseguenza decadenziale, rappresentando un semplice onere che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 riconosce al personale cessato per età, inabilità o decesso sei scatti biennali del 2,50% ciascuno, mentre il comma 2 estende il beneficio al personale collocato in quiescenza a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e 35 di servizio utile. L’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 ha poi regolamentato la materia, confermando che il beneficio spetta anche a chi ha chiesto il collocamento a riposo a domanda. La giurisprudenza amministrativa, consolidatasi in senso favorevole, riconosce il diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti.
Il TAR ha quindi accolto il ricorso, ritenendo legittima la pretesa del militare e configurando il mancato riconoscimento da parte dell’INPS come contrastante con l’interpretazione consolidata delle norme. Le spese di lite sono state compensate, con il rimborso del contributo unificato a carico dell’ente previdenziale.
Nota della Redazione
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