Diniego del porto d’armi va motivato su fatti concreti non su massime (TAR Sicilia n. 3493 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La facoltà di detenere e portare armi è un interesse cedevole rispetto all’esigenza di sicurezza collettiva, e l’Amministrazione può negarla in presenza di semplici indizi di inaffidabilità, anche su valutazioni probabilistiche. Il potere è però ampiamente discrezionale, non arbitrario: la motivazione deve dare conto di un’istruttoria adeguata e di circostanze di fatto concrete da cui desumere la capacità di abuso. Il giudizio di non affidabilità non può fondarsi sul richiamo acritico a una querela poi rimessa, né sul mero reimpiego di massime giurisprudenziali, che si traduce in un diniego astratto e avulso dalla fattispecie. La rimessione della querela non vincola l’Amministrazione, ma impone una verifica più rigorosa della verosimiglianza e della rilevanza dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto in passato la licenza di porto di fucile per uso sportivo. Nel 2018 due armi e il libretto personale furono ritirati in via cautelare dopo una querela della ex moglie per presunti episodi di minaccia. Seguì la revoca della licenza, non impugnata. Il procedimento penale si chiuse con declaratoria di non doversi procedere per remissione della querela e accettazione tacita.
Dopo un tentativo di furto con scasso presso l’abitazione, il ricorrente chiese il rilascio della licenza per uso sportivo. La Questura comunicò i motivi ostativi, acquisì una memoria difensiva e, nel 2023, una nuova audizione della ex moglie con produzione di messaggistica. Il diniego richiamava quelle dichiarazioni e la messaggistica. Il ricorrente impugnò deducendo violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato: la richiesta di porto d’armi può essere accolta solo se non sussiste alcun pericolo di abuso, richiedendosi un soggetto esente da mende e al di sopra di ogni sospetto. Il diniego può fondarsi su fatti isolati ma significativi, anche non attinenti alla materia delle armi, e persino su elementi di mero fumus. Tuttavia, proprio l’ampia discrezionalità impone il rispetto dei canoni di coerenza logica e ragionevolezza e una motivazione che evidenzi l’istruttoria espletata.
Su questa base il TAR ritiene fondata la censura di difetto di motivazione, con assorbimento delle restanti. La Questura mantiene il potere di valutare il fatto-reato nella sua dimensione storica anche dopo la rimessione della querela, ma non poteva limitarsi a richiamarla acriticamente per trarne un automatico giudizio negativo, tanto più che essa non aveva comportato conseguenze sanzionatorie. Doveva invece verificare con maggior rigore la verosimiglianza e la rilevanza dei fatti originari, per formulare un autonomo e attuale giudizio di inaffidabilità.
Quanto alle dichiarazioni della ex moglie, il Collegio le rileva contraddittorie: la dichiarante nega minacce esplicite, ma poi riferisce frasi denigratorie, offensive e minacciose. Dalla messaggistica emerge un conflitto coniugale fatto di accuse reciproche su separazione, figli e mantenimento, con frasi poco commendevoli e improperi. Non emergono però vere minacce: le espressioni richiamate, lette nel contesto, non integrano tale qualificazione. Il materiale avrebbe meritato un più articolato approfondimento nel corredo motivazionale.
Il Collegio ribadisce che la motivazione è presidio di legalità sostanziale e che il reiterato richiamo a massime giurisprudenziali non vale a motivare il giudizio di non affidabilità. Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento e effetto conformativo sul riesercizio del potere. Spese compensate, con refusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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