Astensione del commissario di concorso e quesiti sulla conferenza di servizi (Cons. Stato n. 5070 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici la sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea a integrare gli estremi delle cause di incompatibilità normativamente cristallizzate e non impone l’astensione. La conoscenza personale e l’instaurazione di rapporti lavorativi o accademici rilevano solo se di intensità tale da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, ma in virtù delle conoscenze personali. L’appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il rapporto di subordinazione o collaborazione che ne consegue non rientrano nelle ipotesi di astensione previste dall’art. 51 cod. proc. civ. Il quesito vertente sulla conferenza di servizi è coerente con le conoscenze richieste agli aspiranti vincitori di un concorso per l’accesso alla dirigenza ministeriale.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso pubblico per l’ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura. Superate le prove preselettive, non risultava tra gli idonei all’esito della prova orale, nella quale la commissione gli attribuiva un punteggio pari a 60/100.
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 17201/2023, accoglieva il ricorso limitatamente all’esito delle prove preselettive e rigettava le censure rivolte all’esito negativo della prova orale. Il candidato proponeva appello avverso la parte di rigetto, deducendo l’incongruenza del quesito sulla conferenza di servizi e l’obbligo di astensione di un componente della sottocommissione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato dichiara l’appello prima facie infondato e ricorre alla motivazione sintetica ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. Il primo motivo investe la legittimità del quesito concernente la conferenza di servizi. La Sezione osserva che si tratta di un istituto generale dell’attività amministrativa, strumento di semplificazione previsto dal capo della legge n. 241 del 1990. Il quesito appare quindi coerente con le conoscenze richieste agli aspiranti vincitori, destinati a un ruolo dirigenziale all’interno di un Ministero i cui rappresentanti possono essere chiamati a partecipare a conferenze di servizi.
Sul punto la Corte condivide le considerazioni della sentenza impugnata in ordine alle specifiche ipotesi di conferenza di servizi di interesse degli uffici evocati, ai sensi degli artt. 25 e 112 d.lgs. n. 42 del 2004.
Il secondo motivo concerne il presunto obbligo di astensione di un componente della sottocommissione, direttore dell’Archivio Centrale dello Stato e presidente del relativo Consiglio di amministrazione, benché tra i candidati ammessi vi fossero taluni dipendenti dell’Archivio e un componente del Consiglio di amministrazione. La Corte ritiene dirimente l’orientamento consolidato secondo cui la sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non integra gli estremi delle cause di incompatibilità normativamente cristallizzate, richiamando Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3804 del 2020.
La conoscenza personale e l’instaurazione di rapporti lavorativi o accademici non costituiscono motivo di astensione, salvo che non siano di rilievo e intensità tali da far sorgere il sospetto di una valutazione fondata sulle conoscenze personali anziché sul risultato delle prove. Nel caso concreto nessun elemento di tale intensità è stato fornito. I componenti delle commissioni esaminatrici sono obbligati ad astenersi al sussistere delle condizioni indicate dall’art. 51 cod. proc. civ.: l’appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il rapporto di subordinazione o collaborazione che ne consegue non rientrano tra le ipotesi di astensione.
L’appello è pertanto respinto. Le spese del grado, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza nei confronti della parte appellata costituita; nulla è disposto per le parti non costituite.
Nota della Redazione
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