Inottemperanza del Ministero per mancato pagamento delle somme liquidate dal giudice del lavoro (TAR Puglia n. 897 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è volto ad assicurare l’integrale esecuzione del giudicato e non può essere eluso dall’Amministrazione che, dopo la formazione del titolo, rimanga inerte. Nell’ipotesi di mancato adempimento dell’obbligo di pagamento di somme di denaro liquidate dal giudice ordinario in favore del lavoratore, il giudice amministrativo, accertata la persistenza dell’inadempimento, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro un termine assegnato, riservando la nomina del commissario ad acta all’eventualità di un ulteriore protrarsi dell’inerzia. Tale nomina non è disposta immediatamente allorché il ritardo sia ascrivibile a mere carenze di organico dell’Amministrazione e non a una volontà elusiva del giudicato. La soccombenza determina la condanna alle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
A seguito della sentenza del Tribunale Ordinario di Trani – Sezione Lavoro, passata in giudicato, il dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito agiva davanti al giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza. Con ricorso notificato nel maggio 2025, la parte ricorrente chiedeva l’esecuzione del giudicato, lamentando il mancato pagamento delle somme liquidate in suo favore. L’Amministrazione scolastica, nonostante la notifica del titolo esecutivo, non aveva provveduto a dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro. Il Ministero e gli Uffici scolastici intimati non si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente inquadrato la fattispecie nell’ambito del giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 114 cod. proc. amm. quale strumento per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale e la piena esecuzione del giudicato. I giudici hanno accertato che, alla data della decisione, non risultava agli atti l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni pecuniarie scaturenti dal titolo giudiziale azionato.
Alla luce del persistente inadempimento, la Sezione ha ordinato all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore. L’ordine ha ad oggetto il pagamento di tutte le somme indicate nel predetto titolo esecutivo in favore del ricorrente.
Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il Tribunale l’ha riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga dopo la scadenza del termine assegnato. Tale soluzione è stata motivata dal comportamento esecutivo tenuto dall’Amministrazione in cause omologhe, nelle quali il ritardo è stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione e non da una volontà di sottrarsi al giudicato. La nomina dell’organo ausiliario è stata pertanto configurata come rimedio eventuale e successivo, attivabile solo in caso di ulteriore inerzia.
Il Tribunale ha infine condannato il Ministero soccombente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura forfettaria, in favore del difensore dichiaratosi antistatario e, considerata la natura degli interessi coinvolti, ha disposto la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.