Conversione del permesso di soggiorno stagionale scaduto (TAR Puglia n. 852 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, ex art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, non è soggetta ad alcun termine di decadenza: la norma richiede soltanto l’avvenuto svolgimento di attività lavorativa per almeno tre mesi e l’offerta di un contratto di lavoro subordinato. L’intervenuta scadenza del titolo da convertire non è di per sé ostativa, poiché un termine perentorio non può essere ricavato in via interpretativa. Il quadro normativo, in particolare l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, impone all’Amministrazione di valutare gli elementi sopravvenuti e di non considerare preclusive le irregolarità amministrative sanabili.
Il Fatto
Una lavoratrice straniera presentava in data 30.8.2025 istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. L’istanza era stata inoltrata oltre il termine di sessanta giorni dalla scadenza del titolo, intervenuta il 17.6.2025. Lo Sportello unico per l’immigrazione di Foggia rigettava la richiesta, ritenendo tardiva la domanda rispetto alla scadenza del permesso. La lavoratrice impugnava il provvedimento, deducendo la violazione degli artt. 10 e 97 Cost., la violazione dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 e il difetto di motivazione. Il Ministero dell’Interno si costituiva per resistere. La domanda cautelare, inizialmente respinta in primo grado, veniva riformata in appello dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha rilevato come l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 non preveda alcun termine per la presentazione della domanda di conversione, indicando quali sole condizioni la regolare attività lavorativa per almeno tre mesi, l’offerta di un contratto di lavoro e la disponibilità di quote. L’assenza di una previsione espressa impedisce di ricavare in via interpretativa un termine di natura perentoria, non essendo consentito all’Amministrazione di introdurre decadenziali non stabiliti dalla legge. Il Collegio ha inoltre escluso che la scadenza del titolo possa considerarsi ostativa in base a un principio di logica formale, richiamando l’approccio sostanziale del legislatore in materia di immigrazione.
Il TAR ha fondato la decisione sull’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che obbliga l’Amministrazione a considerare gli elementi sopravvenuti al momento della valutazione dell’istanza e a non considerare preclusive le irregolarità amministrative sanabili. Secondo il Collegio, l’offerta di un contratto di lavoro subordinato costituisce l’elemento sopravvenuto favorevole che legittima la conversione. La giurisprudenza citata in motivazione ha già chiarito che in questo ambito non possono sussistere termini decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico. La pronuncia ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati e ordinando all’Amministrazione di rivalutare l’istanza secondo i principi espressi.
Il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché non sottoscritta dall’interessata come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 78, comma 2, d.P.R. n. 115/2002. Ha inoltre rilevato la mancanza della certificazione reddituale del paese di origine e della richiesta al consolato, prescritte dall’art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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