Il rapporto sulla situazione del personale può essere prodotto in gara senza comprova della trasmissione alle r.s.a. (TAR Puglia n. 828 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di gare pubbliche, l’obbligo di cui all’art. 46, comma 2, d.lgs. n. 198/2006, di redigere il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile è assolto con la trasmissione del rapporto alle rappresentanze sindacali aziendali, che ha finalità meramente informativa. La clausola del disciplinare che richiede, a pena di esclusione, la produzione del rapporto con attestazione di conformità a quello trasmesso alle r.s.a. non impone anche la prova documentale dell’avvenuta trasmissione. La dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, che attesti la conformità del rapporto a quello “trasmesso”, costituisce prova sufficiente dell’adempimento, salvo querela di falso. Né rilevano, ai fini dell’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, circostanze non riconducibili alle fattispecie tipiche di grave illecito professionale e non oggetto di specifici obblighi dichiarativi.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’aggiudicazione di un accordo quadro per lavori di viabilità, contestando l’ammissione della controinteressata. Deduceva, con il primo motivo, la mancata trasmissione del rapporto sulla situazione del personale alle rappresentanze sindacali aziendali, nonostante l’espressa previsione del disciplinare di gara e l’esito del soccorso istruttorio. Con il secondo motivo, lamentava l’omessa dichiarazione, da parte dell’aggiudicataria, di circostanze relative alla sottoposizione a misure di prevenzione e a condanne penali di soggetti legati alla società.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il primo motivo, escludendo che la documentazione prodotta in sede di soccorso istruttorio presentasse profili di ambiguità tali da giustificare l’esclusione. La giurisprudenza consolidata e i principi di risultato e fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023 impongono un’interpretazione complessiva delle dichiarazioni e degli atti prodotti, non atomistica.
In particolare, la dichiarazione sostitutiva che attestava la conformità del rapporto a quello “trasmesso” alle r.s.a. è stata considerata di per sé prova dell’avvenuto adempimento. La finalità meramente informativa della trasmissione sindacale, prevista dall’art. 46, comma 2, d.lgs. n. 198/2006, ha indotto il Collegio a ritenere che la richiesta istruttoria della “comprova della trasmissione” dovesse intendersi come richiesta della sola attestazione di conformità del rapporto prodotto in gara.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha rilevato che il decreto prefettizio di straordinaria gestione non integra una fattispecie tipica di grave illecito professionale, né assume rilievo essendo decorso il triennio di cui all’art. 96, comma 10, lett. c). I soggetti interessati, inoltre, non rientravano tra quelli indicati dall’art. 94, comma 3, non essendo emerso alcun principio di prova sul loro ruolo di amministratori di fatto. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.