Giudizio di ottemperanza: nomina del commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato del giudice del lavoro (TAR Puglia n. 798 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’accertamento del perdurante inadempimento dell’amministrazione, successivo alla scadenza del termine assegnato con la sentenza di accoglimento, legittima il giudice amministrativo a nominare un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’amministrazione stessa. La nomina prescinde dalla necessità di instaurare un nuovo contraddittorio, risultando sufficiente l’istanza di parte che richiami l’intervenuta scadenza del termine. Il commissario può essere individuato in un organo dell’amministrazione inadempiente, con facoltà di delega a un dirigente dell’ufficio, e l’attività svolta si configura come esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario del lavoro. Le spese della fase di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti della scuola, agivano dinanzi al Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, per il riconoscimento di benefici economici, ottenendo la sentenza n. 299 del 2024, pubblicata il 14 febbraio 2024. A seguito dell’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, le stesse proponevano ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al TAR Puglia, che lo accoglieva con sentenza n. 229 del 15 febbraio 2025, assegnando all’amministrazione un termine per adempiere. Non essendo stato interposto appello avverso tale decisione e decorso infruttuosamente il termine, il difensore delle ricorrenti notificava in data 17 novembre 2025 un’istanza di nomina di un commissario ad acta, depositata il giorno successivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevato il perdurare dell’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza. Il giudizio di ottemperanza, una volta formatosi il giudicato e scaduto il termine assegnato all’amministrazione per conformarsi, non richiede ulteriori attività istruttorie o la costituzione di un nuovo contraddittorio: l’istanza di parte, che dimostri la mancata esecuzione, è sufficiente a legittimare la nomina del commissario. La scelta è caduta sul Direttore generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Tale indicazione, lungi dal configurare una deroga al principio di separazione tra attività amministrativa e funzione giurisdizionale, realizza l’attuazione coattiva del diritto consacrato nel giudicato, sostituendosi all’inerzia dell’organo competente. Il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza è stato ritenuto congruo per l’adempimento. Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la condanna del Ministero, liquidandole in favore dei difensori antistatari nella misura forfetaria di € 250,00 per l’ulteriore e presente fase del giudizio.
Nota della Redazione
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