Ristrutturazione con invarianza di sagoma e volume: non dovuto il contributo di costruzione (TAR Puglia n. 789 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di costruzione è dovuto solo per gli interventi per i quali la legge richiede il rilascio del permesso di costruire, e la sua corresponsione è collegata all’effettivo incremento del carico urbanistico. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione con integrale mantenimento di sagoma, volumetria e area di sedime, non è necessaria l’SCIA alternativa al permesso di costruire, né è dovuto il contributo per gli oneri di urbanizzazione, in quanto manca il presupposto impositivo. L’eventuale pagamento di somme non dovute, effettuato con riserva di ripetizione per evitare l’archiviazione della SCIA, non preclude l’esercizio dell’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo, con interessi decorrenti dalla domanda di restituzione, anche stragiudiziale.
Il Fatto
Il ricorrente presentava una SCIA per un intervento di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione di un fabbricato e nella ricostruzione con la medesima sagoma e volumetria e senza modifica della destinazione d’uso. Il Comune, con provvedimento del 13 ottobre 2022, comunicava il divieto di prosecuzione dei lavori, offrendo la possibilità di conformare l’intervento mediante il pagamento del contributo di costruzione di circa 14.000 euro. Il ricorrente, pur contestando la debenza e l’importo, versava la somma per evitare l’archiviazione della SCIA, con espressa riserva di ripetizione, e impugnava il provvedimento chiedendo l’annullamento e la restituzione di quanto versato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando il principio per cui l’obbligo di corrispondere il contributo di costruzione ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 è collegato al rilascio del permesso di costruire, a sua volta necessario solo per gli interventi che comportino una trasformazione urbanistica del territorio. Il Collegio ha chiarito che, nell’ambito della categoria della ristrutturazione edilizia, solo alcune ipotesi richiedono il permesso di costruire e, in particolare, quelle che portino a un organismo edilizio diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva o dei prospetti.
La Corte ha quindi evidenziato che, nelle ipotesi di ristrutturazione ricostruttiva con invarianza di volume, sagoma e area di sedime, non sussiste la necessità del permesso di costruire e, di conseguenza, manca il presupposto per la richiesta del contributo di costruzione. Tale conclusione è coerente con l’art. 22, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001, che sottopone a SCIA i casi di ristrutturazione per i quali non è necessario il permesso di costruire. Il pagamento degli oneri di urbanizzazione è pertanto dovuto solo quando l’intervento determini un aumento del carico urbanistico.
Nel caso di specie, è rimasto incontestato che non vi fosse stato alcun cambio di destinazione d’uso né aumento di volumi, superfici o unità immobiliari, essendo la sagoma e la volumetria rimaste inalterate. Pertanto, il TAR ha annullato il provvedimento, dichiarando non dovuti gli oneri di urbanizzazione, e ha condannato l’Amministrazione alla restituzione delle somme versate, con interessi dalla domanda di ripetizione.
Nota della Redazione
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