Cessazione della materia del contendere e conversione del rito nel giudizio sulla VIA (TAR Puglia n. 759 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione del provvedimento finale di Valutazione di Impatto Ambientale, ancorché negativo, determina la cessazione della materia del contendere sull’azione avverso il silenzio-inadempimento, atteso che l’interesse fatto valere con tale azione è integralmente soddisfatto dalla conclusione del procedimento. L’eventuale impugnazione del provvedimento sopravvenuto richiede l’instaurazione di un autonomo giudizio di annullamento, non potendo l’originaria azione avverso il silenzio essere convertita in azione impugnatoria. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non preclude la proposizione di motivi aggiunti avverso l’atto sopravvenuto, il cui esame resta inciso dalla conversione del rito ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a..
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalle altre amministrazioni competenti sull’istanza di rilascio del provvedimento di VIA per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 55,08 MW nel territorio comunale di Minervino Murge. Con l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. la società chiedeva l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna a provvedere, unitamente alla nomina di un commissario ad acta. Con successivi motivi aggiunti la ricorrente impugnava il decreto ministeriale n. 269 del 16 maggio 2025 con cui era stato espresso il giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto, unitamente ai pareri presupposti (tra cui quelli della Soprintendenza Speciale per il PNRR, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia e della Regione Puglia). Nelle more del giudizio la società dichiarava la cessazione della materia del contendere quanto al ricorso principale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere formulata dalla difesa della società ricorrente con riferimento all’azione avverso il silenzio. Tale declaratoria è stata disposta in applicazione dell’art. 34, comma 5, c.p.a., che consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando non vi è più interesse alla decisione, come nel caso in cui l’amministrazione abbia provveduto nel corso del giudizio.
Per quanto concerne i motivi aggiunti, il Tribunale ha disposto la conversione del rito in rito ordinario ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., attesa la natura impugnatoria delle censure proposte avverso il provvedimento finale di VIA, rispetto alle quali il rito abbreviato del silenzio non è più idoneo.
La pronuncia si segnala per la corretta distinzione tra l’azione avverso il silenzio-inadempimento, che si estingue con l’adozione del provvedimento sopravvenuto, e l’eventuale impugnazione di tale provvedimento, che deve seguire le forme ordinarie del giudizio di annullamento. La compensazione delle spese processuali, disposta per la parte relativa al ricorso principale, tiene conto della risoluzione della controversia per fatto sopravvenuto.
Nota della Redazione
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