Rinvio dell’udienza per riesame in autotutela di delibere regionali (TAR Puglia n. 732 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di rinvio dell’udienza presentata dall’amministrazione che abbia formalmente avviato un procedimento di riesame in autotutela dei provvedimenti impugnati è accoglibile quando l’attività istruttoria in corso non sia riconducibile a inerzia amministrativa ma dipenda dall’acquisizione di atti essenziali presso soggetti terzi. Il giudice amministrativo, in tal caso, accorda il differimento della trattazione del ricorso a nuova udienza, senza pronunciarsi nel merito della controversia.
Il Fatto
Due società cooperative sociali, gestrici di una residenza socio-assistenziale (RSA) autorizzata ai sensi della r.r. n. 3/2005, hanno impugnato la delibera di Giunta regionale della Puglia n. 527 del 16 aprile 2025, nella parte in cui riduceva la tariffa giornaliera per posto letto a euro 100,33, nonché le consequenziali note di liquidazione parziale emesse dall’ASL di Taranto. Con motivi aggiunti hanno altresì gravato la successiva delibera n. 961 del 7 luglio 2025, limitatasi ad abrogare — senza annullarla — la precedente DGR n. 527/2025, e gli ulteriori atti applicativi della tariffa ridotta.
Nelle more del giudizio, la difesa regionale ha depositato due istanze di rinvio dell’udienza, rappresentando l’avvio di un complesso riesame della disciplina recata dalle delibere impugnate, finalizzato a deflazionare il contenzioso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’istanza di rinvio rilevando che la nota della Regione Puglia del 6 maggio 2026, versata in atti, documentava formalmente l’avvio di un “complesso riesame” della disciplina delle DGR n. 527/2025 e n. 961/2025, in funzione deflattiva del contenzioso pendente.
Il Tribunale ha valutato in particolare la circostanza che l’attività istruttoria della Regione non fosse riconducibile a negligenza, essendo stato rappresentato un “oggettivo impedimento” derivante dalla mancata trasmissione di atti essenziali da parte delle ASL, la cui acquisizione costituiva condizione indispensabile per il corretto esercizio del potere di autotutela o di riforma.
Alla luce di tali elementi, il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per accordare il differimento richiesto, disponendo il rinvio della trattazione del ricorso all’udienza pubblica del 22 settembre 2026. L’ordinanza non si pronuncia nel merito delle censure relative alla riduzione tariffaria, né sulle questioni di legittimità degli atti impugnati, limitandosi a una valutazione prognostica sull’utilità del rinvio ai fini di una possibile definizione stragiudiziale della lite.
Nota della Redazione
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