Danno da ritardo escluso senza prova della spettanza del bene della vita e previo esperimento del rimedio avverso il silenzio (TAR Puglia n. 728 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da ritardo relativo ad un interesse legittimo pretensivo non è risarcibile se il privato non dimostra che l’aspirazione al provvedimento fosse probabilmente destinata ad un esito favorevole, non potendo l’ingiustizia del danno presumersi iuis tantum dal mero superamento dei termini procedimentali. La mancata attivazione del rimedio avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. incide sul nesso causale del ritardo e preclude la risarcibilità del danno. Ai sensi dell’art. 30, comma 3, ultimo periodo, c.p.a., il giudice esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un suolo edificatorio, aveva richiesto al Comune il rilascio di un permesso di costruire per interventi di recupero e ristrutturazione di immobili da adibire ad attività turistico-recettiva, confidando nelle agevolazioni fiscali del c.d. “Superbonus”. Dopo numerose sollecitazioni e il decorso dei termini di legge, il Comune aveva inviato solo un preavviso di diniego, senza adottare alcun provvedimento definitivo.
La società, trascorsi dieci mesi dalla richiesta, proponeva ricorso dinanzi al TAR per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla condotta inadempiente dell’amministrazione, deducendo la lesione del legittimo affidamento alla tempestiva conclusione del procedimento e la violazione degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 241/1990. Il Comune si costituiva in giudizio con memoria di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso sulla base di plurime ragioni. In primo luogo, ha richiamato il disposto dell’art. 30, comma 3, c.p.a., che impone al giudice di escludere il risarcimento dei danni evitabili usando l’ordinaria diligenza. Nella specie, la società avrebbe potuto attivare il rimedio avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. per interrompere l’inerzia amministrativa, e la mancata attivazione di tale strumento incide sul nesso causale del ritardo, rendendo il danno non risarcibile.
In secondo luogo, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento per cui il riconoscimento del danno da ritardo non è avulso da una valutazione di merito sulla spettanza del bene della vita, richiedendo la dimostrazione che l’istanza fosse probabilmente destinata ad esito favorevole. Cons. Stato, sez. IV, n. 7789 del 2024 e Cons. Stato, sez. VII, n. 6437 del 2025 sono citati a supporto di tale principio.
Il Tribunale ha poi escluso che il parere preventivo di fattibilità rilasciato dal Comune potesse costituire un via libera globale all’intervento. Tale parere, infatti, chiariva che lo stato di fatto antecedente la ristrutturazione andava dimostrato e accertato, e lasciava impregiudicata la valutazione paesaggistica, limitandosi ad una verifica di compatibilità urbanistica rispetto alla zona territoriale omogenea del PUG. Ne discende che la spettanza del bene della vita rimane indimostrata, precludendo ulteriormente la risarcibilità del danno.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della ridotta attività difensiva della parte resistente. Il Tribunale ha altresì dichiarato l’irritualità delle memorie tardive depositate dalle parti in seno all’istanza di passaggio in decisione, non tenendole in considerazione ai fini del decidere.
Nota della Redazione
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