Il sequestro penale congela il termine per ottemperare all’ordine di demolizione (Cons. Stato n. 10137 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro penale dell’immobile abusivo non incide sulla validità dell’ordine di demolizione, il cui oggetto resta materialmente e giuridicamente possibile, ma determina il congelamento del termine per l’ottemperanza. Il termine per la rimessione in pristino non decorre finché l’immobile rimane sotto sequestro, a prescindere dall’iniziativa della parte o dell’autorità giudiziaria penale. Ne consegue che, prima del dissequestro, l’inottemperanza non è imputabile al destinatario ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981, con la conseguente illegittimità dei provvedimenti di acquisizione al patrimonio comunale e di irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, commi 3 e 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001. Il sequestro inibisce temporaneamente l’efficacia del provvedimento repressivo, che si riespande solo una volta cessato il vincolo.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato il provvedimento con cui il Comune di Napoli, accertata l’inottemperanza a un ordine di ripristino relativo a un manufatto abusivo realizzato in sopraelevazione su un lastrico solare, ha acquistato le opere al patrimonio comunale e applicato una sanzione pecuniaria. La ricorrente ha dedotto che le opere erano oggetto di sequestro penale, con conseguente impossibilità di demolizione, e che la sanzione era stata applicata retroattivamente.

Il ricorso, trasposto in sede giudiziaria, è stato rigettato dal TAR Campania, che ha aderito all’orientamento secondo cui il sequestro penale non esime dall’ottemperanza, potendo l’interessato chiedere il dissequestro al fine di demolire. La ricorrente ha proposto appello, censurando la violazione dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 25, comma 2, Cost., nonché l’ascrivibilità dell’inottemperanza al destinatario in pendenza del vincolo penale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita il thema decidendum al provvedimento di acquisizione e di irrogazione della sanzione, restando estranea la presupposta ordinanza di demolizione, già ritenuta legittima in sede definitiva. Respinge però la tesi del Comune secondo cui dalla legittimità dell’ordine deriverebbe quella dei provvedimenti successivi, impugnati per vizi propri.

Il secondo motivo di appello va esaminato per primo, perché denuncia l’inconfigurabilità stessa dell’illecito e, in caso di accoglimento, preclude ogni questione sulla sanzione applicabile. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, che consente al giudice di selezionare le censure da cui principiare secondo la maggior pregnanza del vizio.

La Corte ricostruisce i tre orientamenti sui rapporti tra demolizione, acquisizione e sequestro penale: la tesi della nullità dell’ordine emesso su immobile già sequestrato; la tesi dell’irrilevanza del sequestro, con onere di dissequestro a carico del destinatario; la tesi intermedia della validità dell’ordine con sospensione dell’esecutività fino al dissequestro. Il Collegio aderisce a quest’ultima, già seguita dalla Sezione, ritenendo che il vincolo penale non incida sulla validità dell’ordine ma congeli il termine per l’ottemperanza.

A fondamento, si osserva che la tesi dell’irrilevanza imporrebbe un onere di istanza di dissequestro non previsto dalla legge e pregiudicherebbe il diritto di difesa nel procedimento penale. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023, che qualifica l’inottemperanza come illecito omissivo “propter rem” distinto dall’abuso originario, la Corte afferma che il sequestro inibisce temporaneamente l’efficacia del provvedimento repressivo, destinata a riespandersi solo dopo la cessazione del vincolo.

In applicazione, il motivo è fondato: i beni risultano sottoposti a sequestro penale dal 2008 e non dissequestrati, né il Comune ha allegato il dissequestro. L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso introduttivo è accolto con annullamento del provvedimento impugnato. Spese del doppio grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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