Il ne bis in idem preclude la riproposizione di domanda restitutoria già decisa (TAR Puglia n. 716 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda giudiziale proposta davanti al giudice amministrativo è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem quando il petitum sostanziale coincide con quello già definito da una precedente sentenza passata in giudicato, ancorché la nuova prospettazione sia fondata su un diverso assunto giuridico. Il giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto esplicitamente investite dalla decisione, ma anche quelle che ne costituiscono presupposto logico e indefettibile. La mera variazione dell’argomentazione difensiva non consente di riproporre una domanda inerente il medesimo bene della vita già oggetto di decisione, restando salva soltanto la sopravvenienza di fatti nuovi successivi alla formazione del giudicato.
Il Fatto
Una società in liquidazione chiedeva al TAR l’accertamento del proprio diritto alla restituzione di una somma di oltre centomila euro, corrisposta al Comune per la realizzazione “a scomputo del contributo di costruzione” di un tratto viario, nonché di una quota versata a titolo di contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire. L’istante lamentava una duplicazione di pagamenti di oneri non dovuti, assumendo che la realizzazione della strada costituisse una mera anticipazione di un costo di comparto da ripartire tra i lottizzanti, alla luce della delibera che aveva stralciato la previsione stradale dal comparto edificatorio. Il Comune eccepiva l’inammissibilità della nuova domanda per violazione del giudicato formatosi su un precedente ricorso concernente il medesimo rapporto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la società aveva già adito il giudice amministrativo nel 2016 per ottenere il pagamento di una somma a scomputo del contributo di costruzione relativo al medesimo titolo edilizio. Con sentenza del 2017, il TAR aveva accolto solo parzialmente quella domanda, riconoscendo esclusivamente lo scomputo della quota afferente agli oneri di urbanizzazione primaria ed escludendo ogni ulteriore pretesa restitutoria. Tale decisione era passata in giudicato.
La successiva vicenda relativa al piano di lottizzazione e alla mancata inclusione della strada nel comparto era stata altresì definita da ulteriori pronunce, che avevano escluso l’imposizione a carico dei lottizzanti degli oneri per la realizzazione di infrastrutture già esistenti al momento dell’approvazione dello strumento attuativo. Nonostante tali esiti, la ricorrente riproponeva la medesima pretesa, pur variando la prospettazione giuridica.
Il Tribunale ha precisato che il principio del ne bis in idem, disciplinato dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio di cui all’art. 39 c.p.a., vieta al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia. La res iudicata copre il dedotto e il deducibile, impedendo la riproposizione di questioni che costituivano presupposto logico della decisione già assunta. La nuova domanda mirava, in definitiva, al medesimo bene della vita, ossia la ripetizione di somme ritenute non dovute, sicché la diversa angolazione argomentativa non poteva valere a superare il giudicato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della società alla refusione delle spese.
Nota della Redazione
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