Diniego permesso di soggiorno stagionale annullato per il ritardo dell’Amministrazione (TAR Puglia n. 714 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è illegittimo quando le circostanze poste a fondamento del rifiuto, quali l’avvenuto decorso del periodo di soggiorno massimo consentito e la mancata richiesta di conversione in permesso per lavoro subordinato, dipendano esclusivamente dal ritardo dell’Amministrazione nella trattazione dell’istanza. Le mere difficoltà di ordine tecnico, come l’impossibilità di rilasciare un provvedimento “ora per allora” per limiti del sistema informatico, non possono impedire la tutela della situazione giuridica soggettiva dello straniero che abbia dimostrato la sussistenza dei presupposti di legittimità per il rilascio del titolo.

Il Fatto

Un cittadino bengalese, entrato in Italia con nulla osta per lavoro stagionale, stipulava il contratto di soggiorno e presentava istanza per il rilascio del relativo permesso. La Questura respingeva l’istanza dopo circa diciotto mesi, deducendo la mancata richiesta di conversione del permesso e l’avvenuto superamento del periodo di permanenza consentito. Il diniego veniva impugnato deducendo vizi di istruttoria e di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo ha ritenuto che il diniego risulti viziato da difetto di istruttoria e da eccesso di potere per irragionevolezza manifesta. La sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo è stata però verificata sulla base del nulla osta al lavoro stagionale e della ricevuta di inoltro della richiesta del permesso, in conformità alla definizione di lavoratore stagionale di cui all’art. 3, par. 1, lett. b), direttiva 2014/36/UE.

L’Amministrazione ha addossato al ricorrente le conseguenze di un ritardo, pari a circa diciotto mesi, di cui non ha fornito alcuna giustificazione. Il superamento del periodo di permanenza e la mancata richiesta di conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato sono circostanze dipese esclusivamente dall’inerzia dell’Ufficio di polizia, che ha trattato l’istanza con notevole ritardo.

Lo straniero non avrebbe potuto chiedere la conversione di un permesso che non aveva mai ottenuto. È stato pertanto ritenuto che l’Amministrazione abbia confuso i requisiti di legittimità del provvedimento con i limiti di efficacia dello stesso, non valendo a sostenere il diniego il precedente richiamato dalla difesa erariale.

Il Collegio ha infine escluso che possano impedire la tutela della situazione giuridica soggettiva le difficoltà tecniche rappresentate dall’Amministrazione relative al sistema informatico, dichiarando comunque che il titolo rilasciato “ora per allora” risulta scaduto al termine del periodo di soggiorno. Il ricorso è stato accolto con annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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