Archiviazione del nulla-osta per mancata firma digitale valida sul contratto di soggiorno (TAR Puglia n. 700 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’archiviazione della domanda di nulla-osta al lavoro stagionale è legittima quando il contratto di soggiorno non sia stato trasmesso tramite il canale telematico prescritto e la firma digitale apposta dal datore di lavoro non risulti valida o verificabile. La procedura di cui all’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 impone forme sostanziali, la cui inosservanza preclude il buon esito dell’iter di assunzione. Il provvedimento di archiviazione può essere motivato in forma sintetica, ai sensi dell’art. 2, comma 1, seconda parte, legge n. 241/1990, con riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato va revocata quando il ricorso si appalesa manifestamente infondato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extra-UE, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Foggia aveva archiviato la pratica relativa alla richiesta di nulla-osta al lavoro stagionale, presentata dal datore di lavoro tramite il sistema telematico SPI ai sensi del d.lgs. n. 286/1998 e del d.p.c.m. 21 dicembre 2021 (cd. “decreto flussi”). L’amministrazione aveva motivato l’archiviazione rilevando che il contratto di soggiorno era stato inoltrato con ritardo. Il ricorrente deduceva l’eccesso di potere per travisamento, contestando la ricostruzione fattuale operata dalla Prefettura.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha accolto l’istanza istruttoria formulata, acquisendo dall’amministrazione una sintetica relazione di chiarimenti. Da tale attività è emerso che, a decorrere dall’anno 2025, la procedura per l’assunzione di lavoratori extra-UE è stata integralmente digitalizzata: la gestione delle domande avviene tramite il portale servizi del Ministero dell’Interno, con precompilazione dei moduli via SPID/CIE, invio nei click day, firma digitale del contratto di soggiorno e generazione automatica del codice fiscale e del modulo per il permesso di soggiorno.
Il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, secondo cui, entro otto giorni dall’ingresso del lavoratore, il datore di lavoro e il lavoratore sottoscrivono il contratto di soggiorno mediante firma digitale o altra firma elettronica qualificata, con trasmissione telematica allo sportello unico per l’immigrazione. La norma qualifica l’apposizione della firma digitale del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore come dichiarazione ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 445/2000.
Dall’istruttoria è risultato che il datore di lavoro aveva utilizzato un canale non consentito — la PEC — invece del portale ministeriale, e che il contratto di soggiorno, trasmesso in data 25.11.2025, non era conforme ai requisiti tecnici richiesti. Il controllo dello sportello unico aveva dato esito negativo sulla verifica della firma digitale apposta, rendendo impossibile accertare la riconducibilità giuridica del documento al soggetto che aveva presentato la domanda.
Il TAR ha quindi ritenuto la motivazione del provvedimento di archiviazione rispondente al dato normativo e corretta, benché sintetica, in quanto conforme all’art. 2, comma 1, seconda parte, legge n. 241/1990. La mancata osservanza delle forme sostanziali previste per il buon esito dell’istanza rendeva l’archiviazione la necessaria conseguenza logica. Il ricorso è stato pertanto respinto in quanto manifestamente infondato, con compensazione delle spese per la natura peculiare della controversia. Il Collegio ha altresì revocato l’ammissione al gratuito patrocinio, in applicazione degli artt. 74, comma 2, e 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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