Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 674 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa sia trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto ogni interesse a coltivare il ricorso. In tal caso il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse può essere resa anche in assenza di indicazioni in senso contrario provenienti dall’amministrazione resistente. La pronuncia in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti, salvo il contributo unificato che rimane a carico della parte ricorrente.

Il Fatto

Un gruppo di candidati aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia il bando di concorso pubblico indetto dalla ASL Bari, pubblicato sul B.U.R. Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale, nonché gli atti consequenziali. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato successivamente, l’impugnazione era stata estesa alle delibere con le quali l’amministrazione aveva approvato gli atti della procedura concorsuale.

Nel corso del giudizio, l’ASL Bari si era costituita in giudizio per resistere alle pretese dei ricorrenti. Erano intervenute un’ordinanza collegiale e un’ordinanza cautelare, prima che la causa fosse trattata nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che con nota del 20 marzo 2026 la parte ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale dichiarazione, intervenuta prima che la causa fosse trattenuta per la decisione, ha attivato il meccanismo previsto dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiarare il ricorso improcedibile in caso di sopravvenuta carenza di interesse.

Il TAR ha richiamato il principio generale del processo amministrativo in base al quale la parte ricorrente mantiene la piena disponibilità dell’azione sino al momento della decisione. L’interesse ad agire costituisce, infatti, condizione dell’azione che deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione: qualora venga meno successivamente, il giudizio non può proseguire perché verrebbe meno il presupposto stesso della tutela giurisdizionale richiesta.

La Corte ha precisato che, in presenza di una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, il giudice non dispone del potere di procedere d’ufficio alla valutazione del merito della controversia né può sostituirsi al ricorrente nella verifica della persistenza dell’interesse a coltivare il ricorso. Tale valutazione è rimessa esclusivamente alla parte, che è libera di rinunciare alla tutela giurisdizionale richiesta finché la causa non sia stata trattenuta per la decisione.

Alla luce di tali considerazioni, anche in assenza di indicazioni contrarie provenienti dall’amministrazione resistente, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile. La pronuncia in rito ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ravvisandosi le giuste ed eccezionali ragioni previste dalla legge, con contributo unificato che è rimasto a carico della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *