Requisito di qualificazione ambientale e lettura integrale della lex specialis (TAR Puglia n. 243 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del disciplinare di gara che richiede, per gli operatori economici qualificati per l’esecuzione di prestazioni di servizio principali, il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (categoria 2-bis o 4) per i codici EER relativi ai rifiuti prodotti e da smaltire deve essere letta integralmente e secondo la diligenza esigibile dall’operatore di settore, senza che l’uso della disgiuntiva “o” possa ingenerare un ragionevole affidamento circa l’alternatività delle categorie. L’errore sull’effettiva portata del requisito di partecipazione è pertanto inescusabile e legittima la successiva esclusione dalla gara.
Il Fatto
La società ricorrente, mandataria di un raggruppamento di imprese, ha impugnato l’esclusione dal Lotto 5 della procedura aperta indetta da Acquedotto Pugliese S.p.A. per l’affidamento di servizi e lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie. Il provvedimento di esclusione era stato adottato per la mancanza, in capo alla mandante, del requisito di qualificazione specifico previsto dal paragrafo 4.3.1, lettera b), del disciplinare di gara.
La prescrizione richiedeva, per i soli operatori che si qualificavano per l’esecuzione delle prestazioni di servizio principali, il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 2-bis o 4 per i codici EER relativi ai rifiuti prodotti e da smaltire. Il raggruppamento ha contestato l’ambiguità della clausola, deducendo che l’uso della disgiuntiva “o” avrebbe indotto in errore, facendo ritenere sufficiente il possesso alternativo di una delle due categorie.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, ritenendo il ricorso privo di fumus boni iuris. La tesi dell’ambiguità è stata disattesa perché frutto di una lettura parziale della clausola: la prescrizione del disciplinare, correttamente intesa alla luce della diligenza esigibile dagli operatori economici del settore, non può non includere l’indicazione di un codice correlato ai rifiuti da smaltire. L’uso della disgiuntiva, pertanto, non rende equivoca la previsione, che va interpretata come complessivamente riferita all’iscrizione per la gestione dei rifiuti specificamente prodotti.
Il Collegio ha inoltre escluso la sussistenza di un incolpevole affidamento ingenerato dall’asserita ambiguità della clausola, qualificando l’errore come non scusabile. La decisione si fonda sul principio per cui l’operatore economico che partecipa a una gara pubblica è tenuto a una verifica accurata e completa della lex specialis, non potendo invocare una presunta indeterminatezza normativa quando la corretta esegesi della disposizione non richieda particolari sforzi interpretativi.
Il giudice ha fissato l’udienza pubblica di merito per la trattazione del ricorso e ha compensato le spese della presente fase cautelare, non essendo ancora maturata una soccombenza definitiva.
Nota della Redazione
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