Requisito di ultima generazione e principio di equivalenza nelle gare per forniture sanitarie (TAR Puglia n. 556 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del capitolato che richiede apparecchiature di “ultima generazione” va interpretata in senso funzionale, come appartenenza alla generazione tecnologica corrente, e non come obbligo di fornire il prodotto con il numero di serie più recente disponibile sul mercato. La profondità di campo che si discosti di un millimetro dal valore minimo richiesto dalla lex specialis può essere ammessa in applicazione del principio di equivalenza funzionale di cui all’art. 79 d.lgs. n. 36/2023, ove la documentazione tecnica dimostri la piena idoneità funzionale del dispositivo. Il valore di una caratteristica tecnica minima indicato nel capitolato, quando la griglia premiale preveda un punteggio per il suo superamento, costituisce una soglia minima e non un valore puntuale, sicché l’offerta di un parametro superiore non determina mutamento di categoria funzionale. La competenza dei commissari ex art. 93 d.lgs. n. 36/2023 va valutata in relazione all’oggetto del contratto di fornitura, non rispetto alla destinazione clinica finale dell’apparecchiatura.
Il Fatto
Una società, seconda classificata nella procedura aperta indetta dall’ASL per l’acquisto di colonne endoscopiche, ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto n. 7 in favore della controinteressata, deducendo cinque motivi di ricorso. Ha sostenuto, in particolare, che il videogastroscopio offerto dall’aggiudicataria non sarebbe di ultima generazione, che la profondità di campo non sarebbe conforme al requisito capitolare e che il canale operativo superiore a quello richiesto qualificherebbe lo strumento come appartenente a diversa categoria funzionale. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l’esclusione della ricorrente per presunte difformità tecniche delle proprie offerte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rigettato il primo motivo, affermando che la locuzione “ultima generazione” contenuta nel Capitolato Tecnico non equivale a “ultimo modello in catalogo”, dovendosi invece interpretare in senso funzionale come appartenenza alla generazione tecnologica corrente. La circostanza che il produttore abbia immesso sul mercato serie numericamente superiori non rende l’apparecchiatura offerta estranea a tale generazione, ma ne attesta la coesistenza commerciale con prodotti più recenti.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che lo scostamento di un millimetro sul valore minimo della profondità di campo (3-100 mm invece di 2-100 mm) ricada nell’ambito di operatività del principio di equivalenza funzionale sancito dall’art. 79 del d.lgs. n. 36/2023, già recepito nella clausola di equivalenza del Capitolato. Il TAR ha valorizzato la circostanza che la ricorrente non abbia allegato elementi tecnici idonei a dimostrare che la differenza comprometta la funzionalità diagnostica del dispositivo, considerato anche che lo stesso Capitolato prevede tale valore per altre tipologie di strumenti destinati al medesimo contesto clinico.
In relazione al terzo motivo, il Collegio ha chiarito che la previsione di un criterio premiale rubricato “canale operativo superiore a quello richiesto” qualifica retroattivamente il valore di 2,8 mm come soglia minima e non come valore puntuale, essendo contraddittorio prevedere un premio per il superamento di un dato e, al contempo, escludere chi lo supera. Il canale da 3,2 mm resta peraltro al di sotto della soglia di 3,7 mm che identifica la diversa categoria del videogastroscopio operativo per emergenza.
Quanto alla qualificazione dei criteri di valutazione, il TAR ha rilevato che la classificazione espressa nel disciplinare in colonne distinte (discrezionali, tabellari, quantitativi) non è manifestamente illogica, e ha verificato che i punteggi del criterio n. 15 sono stati effettivamente calcolati ai fini della graduatoria, costituendo gli zeri riportati in griglia un mero difetto di trascrizione del documento, privo di incidenza sul calcolo reale. Il Collegio ha infine respinto il quinto motivo, osservando che la competenza dei commissari ex art. 93 d.lgs. n. 36/2023 va valutata in relazione all’oggetto del contratto di fornitura — non alla prestazione di attività medica specialistica — e che la presenza di un chirurgo generale tra i commissari soddisfa il requisito di esperienza nel settore. Il rigetto del ricorso principale ha reso improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
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